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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 956/2022 del 11-04-2022

principi giuridici

In materia di appalto pubblico, il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese generali infruttifere e del mancato utile, quali componenti essenziali del risarcimento del danno patito in conseguenza dell'allungamento dei tempi di lavorazione dovuto alla condotta colposa dell'amministrazione appaltante, non comporta, ai fini della determinazione del quantum, l'applicazione delle percentuali indicate dall'art. 32, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, qualora sia possibile ricorrere al valore reale degli utili e delle spese generali.

In materia di appalto pubblico, la mancata previsione da parte del capitolato dell'obbligo di sospendere i lavori in caso di errori del progetto esecutivo non esclude la responsabilità della stazione appaltante per i danni derivati dai difetti di progettazione ad essa attribuibili.

In materia di appalto pubblico, la stazione appaltante è tenuta ad assicurare la risoluzione delle interferenze nel rispetto del cronoprogramma allegato al contratto e posto a base di gara.

In materia di appalto pubblico, è legittima la detrazione operata dalla stazione appaltante dal corrispettivo dovuto all'appaltatore per non conformità delle opere eseguite, a condizione che tale facoltà sia prevista dal contratto e che le non conformità siano state debitamente contestate.

In materia di appalto pubblico, il ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esecuzione dei lavori può configurare una causa di forza maggiore escludente la responsabilità della stazione appaltante, salvo che sia dimostrata una sua condotta negligente o inadempiente.

In materia di appalto pubblico, in caso di risoluzione consensuale del contratto, la clausola che prevede la redazione dello stato di avanzamento lavori "a misura" impone la contabilizzazione delle opere eseguite sulla base dei prezzi unitari previsti contrattualmente, non essendo ammissibile una valutazione "a corpo".

In materia di appalto pubblico, la riserva formulata dall'appaltatore, al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, non costituisce atto di costituzione in mora.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contratti pubblici: la quantificazione delle riserve e il risarcimento del danno all'appaltatore


La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda contrattuale relativa a un appalto di lavori pubblici. Una società appaltatrice conveniva in giudizio il committente, un ###, al fine di ottenere il pagamento di ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento danni, fondando la propria pretesa su una serie di riserve iscritte nel registro di contabilità dei lavori. Le riserve, come noto, rappresentano lo strumento attraverso il quale l'appaltatore manifesta il proprio dissenso rispetto a determinate scelte o atti della stazione appaltante, al fine di tutelare i propri diritti economici.
Nel caso di specie, l'appaltatore lamentava una serie di inadempimenti da parte del committente, tra cui ritardi nella risoluzione delle interferenze, errori progettuali, illegittime sospensioni dei lavori e contestazioni sull'impiego dei materiali. Tali inadempimenti, a dire dell'appaltatore, avevano determinato un anomalo andamento dei lavori, con conseguenti maggiori oneri e danni.
Il ### si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese dell'appaltatore e, a sua volta, avanzava domanda riconvenzionale, lamentando inadempimenti da parte dell'appaltatore stesso.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva parzialmente le domande dell'appaltatore, riconoscendo la fondatezza di alcune delle riserve iscritte.
In particolare, il Tribunale riconosceva il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dall'anomalo andamento dei lavori, quantificando il danno emergente (spese generali infruttifere, maggiori oneri per manodopera e attrezzature) e il lucro cessante (mancato utile). Nella quantificazione del danno, il Tribunale si atteneva ai criteri indicati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva tenuto conto delle specificità del caso concreto e delle percentuali di utile e spese generali dichiarate dall'appaltatore in sede di gara.
Il Tribunale rigettava, invece, le domande dell'appaltatore relative alle riserve ritenute infondate, nonché la domanda riconvenzionale del committente, ad eccezione di una limitata eccezione riconvenzionale.
La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione in merito alla quantificazione delle riserve e al risarcimento del danno all'appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori. In particolare, la sentenza evidenzia l'importanza di una corretta e puntuale quantificazione del danno, che tenga conto delle specificità del caso concreto e delle percentuali di utile e spese generali dichiarate dall'appaltatore in sede di gara.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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