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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1403/2023 del 10-07-2023

principi giuridici

La violazione di norme imperative di comportamento, quali i doveri di informazione dell'intermediario finanziario o assicurativo, può essere fonte esclusivamente di responsabilità risarcitoria, salva l'ipotesi in cui la legge stabilisca diversamente.

L'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario assicurativo comporta la responsabilità contrattuale dello stesso, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 23 co. 6 TUf, poiché l'illecito del mediatore, esercente una professione sottoposta a specifici vincoli, va ricondotto nell'alveo della responsabilità da contatto sociale (art. 1173 c.c.) in favore di chi, utente-consumatore, ripone affidamento nella sua iscrizione in apposito albo o ruolo o registro.

Il mediatore assicurativo ha l'onere di provare di aver adempiuto con la diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. i suoi obblighi di correttezza e informazione, mentre il cliente deve solo provare l'avvenuto contatto ai fini della conclusione dell'affare.

La responsabilità dell'intermediario per la condotta dolosa o colposa dei suoi ausiliari (artt. 1228 e 2049 c.c.) definisce una forma di responsabilità oggettiva, che richiede un rapporto, non necessariamente di subordinazione, tra l'ausiliario ed il committente, la condotta dannosa dell'ausiliario e il nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento antigiuridico del preposto e l'espletamento delle sue incombenze, che devono aver agevolato o consentito l'evento dannoso.

Nei contratti di durata, qual è l'assicurazione sulla vita, l'obbligo di buona fede (art. 1375 c.c.) impone all'assicuratore di tenere informata la controparte fino al suo termine di efficacia.

In tema di risarcimento del danno, la perdita irreversibile del denaro investito costituisce un danno a prescindere dalla sopravvenuta inefficacia del titolo del pagamento e, quindi, della sua ripetibilità.

Il risarcimento del danno da lucro cessante deve fondarsi su elementi obiettivi da cui inferire uno svantaggio patrimoniale che non sia meramente potenziale; esige, quindi, una ricostruzione ragionevole e attendibile di ciò che, con maggior probabilità, la parte avrebbe conseguito se gli eventi si fossero susseguiti normalmente.

Se il danno è causato dall'inadempimento di obbligazioni aventi diverso titolo e/o da un illecito extracontrattuale, i debitori sono coobbligati secondo il principio della causalità materiale di cui l'art. 2055 c.c. costituisce applicazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità degli intermediari finanziari e assicurativi: obblighi informativi, condotta negligente e risarcimento del danno


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda in cui una cliente, attratta da un investimento apparentemente sicuro e remunerativo, si è ritrovata vittima di una truffa orchestrata da un promotore finanziario, con il concorso di un'intermediaria assicurativa e di una società emittente. La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di una polizza unit linked, il cui valore era legato all'andamento di un fondo specifico, successivamente risultato compromesso da operazioni finanziarie illecite.
La cliente, dopo aver versato un ingente capitale, ha subito la perdita totale dell'investimento, a seguito di una serie di eventi che hanno rivelato la natura fraudolenta dell'operazione. Di fronte a tale situazione, la cliente ha adito il Tribunale, chiedendo l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, esaminati i fatti e le prove prodotte, ha riconosciuto la responsabilità del promotore finanziario per dolo, accertando che quest'ultimo aveva agito con l'intento di ingannare la cliente, omettendo di informarla adeguatamente sui rischi dell'investimento e fornendo false rassicurazioni sulla sua profittabilità.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'intermediaria assicurativa per colpa, evidenziando come quest'ultima avesse violato gli obblighi informativi previsti dalla legge, limitandosi a raccogliere le firme della cliente senza indagarne le reali esigenze e aspettative, né informandola adeguatamente dell'elevata rischiosità dell'investimento.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società emittente, rilevando come quest'ultima avesse omesso di vigilare sull'operato dell'intermediaria e di informare tempestivamente la cliente delle perdite subite dall'investimento.
Alla luce di tali accertamenti, il Tribunale ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla cliente, quantificati nel capitale investito, oltre agli interessi compensativi e alla rivalutazione monetaria. Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato la risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento della società emittente.
La sentenza in commento si segnala per la sua approfondita analisi delle responsabilità degli intermediari finanziari e assicurativi, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di diligenza che gravano su tali soggetti. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come gli intermediari siano tenuti a fornire ai clienti informazioni complete e accurate sui rischi degli investimenti proposti, nonché a valutare attentamente le esigenze e le aspettative dei clienti, al fine di proporre prodotti adeguati al loro profilo di rischio.
La pronuncia in esame ribadisce, quindi, l'importanza della tutela dei risparmiatori e la necessità di garantire la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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