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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 17/2023 del 12-01-2023

principi giuridici

La mancata contestazione dei fatti allegati dal ricorrente, unitamente alla contumacia del convenuto e alla mancata risposta all'interrogatorio formale, costituiscono elementi probatori idonei a fondare la decisione favorevole al ricorrente, in assenza di elementi contrari.

In materia di rapporti di lavoro subordinato, la sospensione unilaterale della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, al di fuori dei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, è illegittima.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Illegittimità delle Trattenute per "Banca Ore" in Assenza di Accordo e Durante Periodo di Sospensione Lavorativa


La pronuncia del Tribunale Ordinario di Bologna affronta una controversia in materia di lavoro, originata da trattenute operate da una società cooperativa sociale sulle spettanze di fine rapporto di due dipendenti. I lavoratori, addetti al controllo accessi presso una struttura teatrale, avevano subito una sospensione unilaterale della prestazione lavorativa a seguito dell'emergenza sanitaria da ###19 e della conseguente chiusura dei teatri. Al momento della cessazione del rapporto, la società aveva emesso buste paga con trattenute significative, giustificate come recupero di ore non lavorate, denominate "###ORE".
I dipendenti contestavano la legittimità di tali trattenute, sostenendo l'assenza di un accordo aziendale sulla flessibilità oraria e l'impossibilità di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il Tribunale, in assenza di costituzione in giudizio della società convenuta, ha valutato la documentazione prodotta dai ricorrenti e le testimonianze raccolte.
La decisione si fonda sulla mancata contestazione dei fatti da parte della società, la quale non ha fornito alcuna prova a sostegno della legittimità delle trattenute. Il giudice ha rilevato che, nonostante la chiusura al pubblico, la struttura teatrale era rimasta operativa per prove e attività d'ufficio, escludendo una totale impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa. Le testimonianze hanno confermato l'assenza di accordi sulla flessibilità oraria o sulla "banca ore" per i custodi.
In definitiva, il Tribunale ha accolto integralmente le domande dei ricorrenti, dichiarando illegittime le trattenute operate e condannando la società al pagamento delle somme indebitamente trattenute a titolo di TFR, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. La soccombenza ha comportato anche la condanna della società al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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