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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 24/2023 del 12-01-2023

principi giuridici

La modifica della domanda di adempimento in domanda di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., non preclude la contestuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.

In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, l'azione per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto, conseguente alla mancanza di una causa adquirendi, è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

In materia di risarcimento del danno all'immagine, il pregiudizio subito costituisce un danno-conseguenza che richiede specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento.

L'obbligo di rinegoziazione del contratto, fondato sui canoni di correttezza e buona fede, presuppone una grave alterazione del sinallagma contrattuale che non si configura qualora le difficoltà e le conseguenze cagionate da eventi sopravvenuti abbiano riguardato entrambi gli operatori economici, senza che una parte versi in una posizione di forza rispetto all'altra.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione Contrattuale e Obblighi di Rinegoziazione alla Prova del Principio Pacta Sunt Servanda


La pronuncia in commento affronta una controversia nata da un contratto per la fornitura e posa in opera di una struttura, sfociata in un'opposizione a decreto ingiuntivo. L'acquirente, a seguito di difficoltà sorte nel rapporto contrattuale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna della struttura. La società fornitrice si era opposta, adducendo, tra le altre motivazioni, la mancata rinegoziazione del contratto a seguito dell'emergenza sanitaria.
Nel corso del giudizio di opposizione, la società acquirente ha rinunciato al decreto ingiuntivo e, esercitando lo ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c., ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice, con conseguente restituzione delle somme versate a titolo di acconto e risarcimento dei danni.
La società fornitrice, dal canto suo, ha sostenuto che il rifiuto di rinegoziare i termini contrattuali da parte dell'acquirente, in un contesto di incertezza economica dovuta alla pandemia, costituisse una violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, accogliendo la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'acquirente. I giudici hanno riconosciuto la legittimità della modifica della domanda e hanno ritenuto che la richiesta di garanzie da parte della fornitrice, pur in un contesto di incertezza economica, non integrasse un inadempimento tale da giustificare la mancata esecuzione del contratto.
Il Tribunale ha sottolineato che l'emergenza sanitaria ha colpito entrambe le parti contraenti e che la fornitrice non si trovava in una posizione di svantaggio tale da rendere necessaria una rinegoziazione del contratto. La decisione di dare priorità ad altri contratti, una volta riprese le attività, è stata interpretata come una scelta imprenditoriale, piuttosto che come una conseguenza di un effettivo squilibrio del rapporto costi-ricavi.
Di conseguenza, il Tribunale ha accertato l'inadempimento della fornitrice, dichiarando la risoluzione del contratto e condannandola alla restituzione degli acconti versati. Quanto al risarcimento dei danni, è stata riconosciuta solo la perdita del beneficio fiscale legato al superammortamento, in quanto direttamente conseguente alla mancata attivazione della struttura. Le altre voci di danno, relative ai costi del personale, sono state ritenute non adeguatamente provate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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