TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 1684/2026 del 23-02-2026
principi giuridici
La clausola compromissoria che riserva ad un arbitratore le controversie di carattere tecnico-estimativo non preclude la giurisdizione ordinaria in relazione alle domande di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'obbligazione principale dell'appaltatore e di conseguente restituzione e risarcimento del danno.
In tema di bonus edilizi, la mera scadenza del termine utile per accedere al beneficio fiscale non determina automaticamente un danno risarcibile, dovendo il committente provare la sussistenza dei requisiti oggettivi, soggettivi e tecnici richiesti dalla legge per usufruire in concreto dei benefici fiscali, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patrimoniale subito.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione Contrattuale per Inadempimento dell'Appaltatore e Mancato Accesso al Superbonus: Onere Probatorio e Risarcimento del Danno
La pronuncia in commento affronta una controversia derivante da un contratto di appalto stipulato tra un condominio e una società, avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica e sismica di un edificio, da realizzarsi mediante accesso al Superbonus 110%. Il condominio, in qualità di committente, ha adito il Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale e il risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio fiscale.
Il condominio ha lamentato che la società appaltatrice non avesse dato avvio ai lavori entro il termine pattuito, né avesse provveduto alla presa in consegna del cantiere, nonostante i reiterati solleciti. Di conseguenza, il condominio ha comunicato la volontà di risolvere il contratto e ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale. La società appaltatrice si è difesa eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancata devoluzione della controversia ad un arbitro e il difetto di ius postulandi per mancanza di valida procura. Nel merito, ha contestato l'inadempimento, adducendo una serie di circostanze imputabili al condominio, all'amministratore e alla direzione lavori.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla società appaltatrice. In particolare, ha ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto si riferisse esclusivamente alle controversie di carattere tecnico-estimativo, mentre la presente controversia aveva ad oggetto l'inadempimento dell'obbligazione principale dell'appaltatore e le relative conseguenze restitutorie e risarcitorie. Quanto all'eccezione di invalidità della procura alle liti, il Tribunale ha ritenuto che la procura fosse validamente conferita e specifica quanto all'oggetto della controversia.
Nel merito, il Tribunale ha accertato il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore, consistente nella totale mancata esecuzione della prestazione e nella rilevanza essenziale del termine pattuito. Ha evidenziato che l'appaltatore non aveva fornito prova di aver tempestivamente preso in consegna il cantiere, né di aver acquistato e messo a disposizione i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha condannato l'appaltatore alla restituzione della somma versata dal condominio a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del Superbonus 110%. Ha affermato che la mera scadenza del termine utile per accedere al beneficio fiscale non determina automaticamente un danno patrimoniale, in quanto l'ottenimento del Superbonus è subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti soggettivi e tecnici, la cui prova ricade in capo al ricorrente. Nel caso di specie, il condominio non aveva provato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali, né di essersi tempestivamente rivolto ad altra impresa per affidare i lavori e ultimarli entro il termine ultimo. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la mancata esecuzione dei lavori aveva comportato un risparmio per il condominio, che non giustificava il riconoscimento del beneficio fiscale.