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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 1993/2026 del 02-03-2026

principi giuridici

Il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si acquista a titolo originario e ha natura permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo in base alla prova della nascita da cittadino italiano, salva la rinuncia volontaria ed esplicita.

La presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la domanda giudiziale di accertamento dello status civitatis, trattandosi di diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario.

La perdita della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 555 del 1912, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero.

Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche in via materna, anche se il passaggio generazionale è avvenuto in epoca pre-costituzionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis: Superamento delle Disparità di Genere e Continuità della Discendenza


Una recente sentenza del Tribunale di Bologna si è pronunciata in merito a una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata da un gruppo di persone di origine brasiliana. La controversia trae origine dalla discendenza da un avo nato in Italia nel 1865 ed emigrato in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana.
I ricorrenti hanno fondato la loro pretesa sulla linea di discendenza diretta dall'avo italiano, producendo documentazione atta a dimostrare la continuità della trasmissione della cittadinanza. Il Ministero dell'Interno, convenuto in giudizio, non si è costituito, rendendosi contumace.
Il Tribunale, nel valutare la domanda, ha preliminarmente confermato la propria competenza territoriale, richiamando la normativa che attribuisce rilevanza al comune di nascita dell'avo italiano. Successivamente, ha affrontato il merito della questione, ripercorrendo i principi cardine in materia di cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, il giudice ha evidenziato come la cittadinanza italiana si acquisisca iure sanguinis a titolo originario, e come tale status abbia natura permanente e imprescrittibile. La prova della discendenza da un cittadino italiano è sufficiente per rivendicare la cittadinanza, salvo che la controparte dimostri l'esistenza di un evento interruttivo della linea di trasmissione, come la naturalizzazione o la rinuncia alla cittadinanza da parte di un ascendente.
Un aspetto centrale della decisione riguarda il superamento delle disparità di genere nella trasmissione della cittadinanza. Il Tribunale ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittime le norme che limitavano la trasmissione della cittadinanza per via materna, riconoscendo il diritto alla cittadinanza italiana anche ai discendenti di donne italiane che avevano perso la cittadinanza a seguito di matrimonio con stranieri prima del 1948.
Nel caso di specie, la linea di discendenza presentava passaggi generazionali per via materna, e il Tribunale ha affermato che tali passaggi, anche se avvenuti in epoca pre-costituzionale, non costituiscono un ostacolo al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione delle eventuali difformità nei cognomi degli antenati riportati negli atti dello stato civile brasiliani, riconoscendo che tali variazioni non pregiudicano la prova della discendenza, purché non sussistano dubbi sulla continuità della filiazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda dei ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani e ordinando al Ministero dell'Interno di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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