TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sentenza n. 2190/2026 del 10-03-2026
principi giuridici
L'azione giudiziale volta all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis è ammissibile qualora sussista un interesse ad agire, ravvisabile in una situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda da parte dell'Amministrazione nei termini previsti dalla legge, dall'esistenza di un orientamento amministrativo consolidato sfavorevole, o dall'inefficienza strutturale degli organi amministrativi competenti a garantire un tempestivo riconoscimento del diritto.
La domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis promossa in favore di figli minori non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., configurandosi come atto di ordinaria amministrazione volto a conservare o procurare un vantaggio al patrimonio del minore, senza arrecare pregiudizio o diminuzione allo stesso.
In materia di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, lievi modificazioni nelle generalità dell'avo italiano, derivanti dalla traduzione in altra lingua o da errori di trascrizione, non precludono il riconoscimento della discendenza, qualora sia comunque possibile identificare chiaramente il capostipite e la linea di discendenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis e Onere della Prova a Carico dell'Amministrazione
La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di cittadini residenti all'estero, discendenti da un avo italiano emigrato e mai naturalizzato. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di persone, tutte residenti in Brasile, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana in quanto discendenti diretti di un cittadino italiano nato in Italia alla fine del XIX secolo ed emigrato in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana né rinunciare a quella italiana.
Il Tribunale ha preliminarmente accertato la propria competenza territoriale, in conformità alla normativa vigente che attribuisce la competenza al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano quando l'attore risiede all'estero. Il giudice ha poi esaminato la questione della procedibilità del ricorso, verificando la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti. A tal proposito, ha rilevato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto imprescrittibile, l'azione giudiziale presuppone l'esistenza di una controversia o di una situazione di incertezza. Nel caso specifico, l'interesse ad agire è stato riconosciuto in ragione delle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell'avviare la procedura amministrativa presso il competente Consolato italiano in Brasile, caratterizzata da tempi di attesa eccessivamente lunghi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis. Il giudice ha fondato la propria decisione sulla documentazione prodotta dai ricorrenti, che ha permesso di ricostruire la linea di discendenza dall'avo italiano e di accertare che quest'ultimo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana né acquisito quella brasiliana. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, in assenza di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, gravava su quest'ultimo l'onere di eccepire e provare eventuali fatti impeditivi o estintivi del diritto alla cittadinanza rivendicato dai ricorrenti. Non avendo il Ministero adempiuto a tale onere, il Tribunale ha ritenuto provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano. Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, motivando tale decisione con la mancata costituzione del convenuto, la peculiarità della materia e la difficile esegesi del dettato normativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.