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TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sentenza n. 3944/2026 del 08-05-2026

principi giuridici

In materia di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. n. 36/2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2025, deroga alla regola generale della trasmissione della cittadinanza, stabilendo che non acquista la cittadinanza italiana il soggetto nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano specifiche condizioni, tra cui la presentazione di una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025, o la sussistenza di un ascendente di primo o secondo grado che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana, o la residenza biennale continuativa in Italia del genitore o adottante successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

La legittimità costituzionale del D.L. n. 36/2025, con particolare riferimento all'applicazione retroattiva della norma e alla distinzione tra domande presentate prima e dopo il 28 marzo 2025, è stata affermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che l'intervento legislativo sui criteri di trasmissione dello status civitatis non configuri una perdita della cittadinanza, ma miri a rafforzare il concetto di "legame effettivo" con la Repubblica, respingendo le censure di violazione dei diritti quesiti, dell'art. 3 Cost., dell'art. 9 TUE e dell'art. 20 TFUE.

Ai fini dell'applicazione della normativa previgente in materia di cittadinanza, la formalizzazione di una domanda amministrativa o giudiziale, corredata della necessaria documentazione, entro la data stabilita dalla legge, costituisce una condizione imprescindibile per individuare una chiara e inequivoca volontà di chiedere la cittadinanza italiana, non essendo assimilabili a tale fattispecie il tentativo di accesso a piattaforme telematiche o le richieste di informazioni, né potendosi invocare la situazione di stallo delle pratiche amministrative come preclusione all'accesso immediato all'autorità giudiziale.

La pendenza di un giudizio di costituzionalità non integra il requisito della pregiudizialità necessaria per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La cittadinanza italiana e il "legame effettivo": una nuova interpretazione giurisprudenziale


Un recente pronunciamento del Tribunale di Bologna, in una causa civile relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, offre un'importante occasione per riflettere sulle recenti modifiche legislative e sull'interpretazione che ne sta dando la giurisprudenza. La vicenda processuale ha visto un cittadino straniero, residente all'estero, chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, sostenendo di essere discendente in linea diretta da un avo nato in Italia nel 1882 e che non avrebbe mai perso la cittadinanza originaria.
Il ricorrente ha ricostruito la propria linea genealogica, allegando i certificati di nascita e matrimonio dei suoi ascendenti, tutti nati e vissuti all'estero, ma discendenti dal cittadino italiano originario. La richiesta si fondava sul principio dello ius sanguinis, che tradizionalmente consente la trasmissione della cittadinanza italiana di padre in figlio, senza limiti di generazione, purché non vi siano state interruzioni nella catena di trasmissione. L'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale, nel prendere in esame la domanda, ha dovuto confrontarsi con una normativa di recente introduzione, il decreto legge 36/2025, convertito con modificazioni nella legge 74/2025, che ha profondamente riformato l'istituto della cittadinanza, in senso restrittivo, rispetto alla precedente legge 91/1992. Questa nuova disciplina, applicabile ai procedimenti avviati dopo il 27 marzo 2025, introduce l'articolo 3-bis alla legge sulla cittadinanza, stabilendo che non acquista la cittadinanza italiana chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza, salvo il ricorrere di specifiche condizioni. Tra queste, la presentazione di una domanda amministrativa o giudiziale entro una certa data, oppure il possesso da parte del richiedente di un ascendente di primo o secondo grado che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della morte, o ancora la residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Un elemento cruciale per la decisione del Tribunale è stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2026, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il decreto legge 36/2025. La Consulta, in particolare, ha ritenuto non fondate le censure relative all'arbitrarietà della distinzione tra chi ha presentato la domanda prima e dopo il 28 marzo 2025, e quelle concernenti la lesione dei diritti quesiti o una revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva. La Corte ha altresì escluso violazioni del diritto dell'Unione Europea e di altre convenzioni internazionali.
La motivazione della Corte Costituzionale, ripresa dal Tribunale di Bologna, ha sottolineato che il nuovo regime non comporta una perdita della cittadinanza, ma piuttosto un intervento sui criteri di trasmissione dello status civitatis. Viene introdotto il concetto di "legame effettivo" con la Repubblica, inteso come partecipazione alla vita politica e sociale, superando l'idea di un vincolo meramente formale di origine. La Corte ha ribadito l'esigenza di ragionevolezza e proporzionalità, pur riconoscendo le tensioni generate dall'applicazione retroattiva della norma.
Nel caso specifico, il Tribunale di Bologna ha rilevato che la domanda giudiziale era stata presentata dopo il 27 marzo 2025 e che il ricorrente non rientrava in nessuna delle eccezioni previste dal nuovo articolo 3-bis. In particolare, non vantava un ascendente di primo o secondo grado che possedesse o avesse posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della morte. La chiara lettera della disposizione normativa, che fa riferimento a una domanda giudiziale o amministrativa formalizzata entro la data indicata, ha impedito un'interpretazione estensiva. Il Tribunale ha anche escluso che la situazione di stallo delle pratiche amministrative potesse giustificare il mancato rispetto dei termini, poiché era sempre possibile adire l'autorità giudiziaria.
Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato il ricorso, dichiarando la contumacia del Ministero dell'Interno e compensando integralmente le spese di lite, data la complessità della materia e la recente introduzione della normativa. Questa sentenza evidenzia la ferma applicazione delle nuove disposizioni in materia di cittadinanza e la centralità del concetto di "legame effettivo" come criterio per il riconoscimento dello status civitatis, segnando un punto di svolta nell'interpretazione dello ius sanguinis in Italia.
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testo integrale


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