TRIBUNALE DI BOLZANO
Sentenza n. 568/2022 del 15-06-2022
principi giuridici
In materia di responsabilità civile per danni da sinistro stradale, la mancata adozione da parte dell'ente proprietario o gestore della strada delle cautele idonee a evitare pericoli derivanti da situazioni di rischio conosciute o conoscibili, integra una condotta omissiva colposa rilevante ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, qualora sia accertato il nesso di causalità tra detta omissione e l'evento dannoso.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, la condotta del danneggiato, pur non escludendo la responsabilità del custode, può rilevare ai fini della riduzione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, dovendo essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
In materia di danno non patrimoniale da perdita parentale, la liquidazione deve avvenire seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Il danno terminale, comprensivo di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita nel lasso di tempo tra l'evento lesivo e il decesso, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario, da intendersi assorbito.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità dell'Ente Pubblico per Sinistro Stradale: Omessa Apposizione di Barriere Protettive e Concorso di Colpa della Vittima
La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità di un Comune in relazione a un tragico incidente stradale, analizzando il concorso di cause tra l'omissione dell'ente pubblico nella manutenzione di una strada e la condotta di guida della vittima.
Il fatto trae origine da un sinistro occorso a una donna che, alla guida della propria autovettura, percorreva una strada comunale. Giunta in prossimità di un ponte, la vettura, dopo un lieve contatto con un altro veicolo, precipitava in una scarpata sottostante, causando il decesso della conducente e di un altro passeggero. I familiari della vittima citavano in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile dell'evento dannoso per non aver adeguatamente protetto la strada, in particolare nel punto in cui si verificava l'uscita di strada.
Il Comune si difendeva, contestando la propria responsabilità e attribuendo la causa dell'incidente alla condotta di guida della donna. Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, accoglieva parzialmente la domanda degli attori.
I giudici hanno accertato che la strada presentava una situazione di intrinseca pericolosità, caratterizzata da una curva a gomito in prossimità di un ponte, dalla presenza di una scarpata a ridosso della carreggiata e dall'assenza di barriere di protezione nel punto in cui il veicolo era uscito di strada. Tale situazione, peraltro, era nota all'amministrazione comunale, che non aveva provveduto ad adottare le necessarie misure di sicurezza.
Il Tribunale ha ritenuto che l'omissione del Comune avesse contribuito causalmente al verificarsi dell'incidente, in quanto la presenza di una barriera protettiva avrebbe potuto evitare la caduta del veicolo nella scarpata. Tuttavia, i giudici hanno anche riconosciuto un concorso di colpa della vittima, ritenendo che la stessa non avesse mantenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e che tale condotta avesse contribuito al verificarsi dell'incidente.
Pertanto, il Tribunale ha ripartito la responsabilità tra il Comune e la vittima, attribuendo al primo l'85% della responsabilità e alla seconda il 15%. Di conseguenza, il Comune è stato condannato a risarcire i danni subiti dai familiari della vittima, in misura proporzionale alla propria quota di responsabilità. Nella quantificazione del danno, i giudici hanno tenuto conto del danno da perdita parentale subito dai familiari, del danno terminale subito dalla vittima e delle circostanze specifiche del caso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.