TRIBUNALE DI BOLZANO
Sentenza n. 625/2022 del 29-06-2022
principi giuridici
Il gestore di un'area sciabile, in caso di coincidenza con il gestore degli impianti, è gravato dall'obbligo di manutenzione in sicurezza delle piste, con conseguente responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in caso di danni causalmente connessi ad un suo inadempimento, derivante dal contratto atipico di skipass.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni personali, il danno da "cenestesi lavorativa", consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, mediante un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, nei limiti di quanto è stato effettivamente provato dal danneggiato.
La confessione stragiudiziale resa ad un terzo non ha valore di prova legale ed è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale deve stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità del Gestore di Piste Sciistiche: Obblighi di Sicurezza e Nesso Causale
La pronuncia del Tribunale di Bolzano affronta un tema di grande rilevanza per la sicurezza degli sport invernali: la responsabilità del gestore di piste sciistiche in caso di infortuni occorsi agli sciatori. La vicenda trae origine da un incidente avvenuto su una pista da sci, dove uno sciatore, a seguito di una caduta, riportava gravi lesioni a causa dell'impatto con una manovella sporgente da un cannone sparaneve. L'attore sosteneva la responsabilità della società che gestiva la pista, per non aver adeguatamente protetto e segnalato il cannone.
Il Tribunale, inquadrando la responsabilità del gestore in termini contrattuali, derivante dal contratto atipico di skipass, ha richiamato la normativa di settore (Legge n. 363/2003), che impone ai gestori di aree sciabili obblighi specifici di sicurezza, tra cui la protezione degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e la segnalazione di situazioni di pericolo.
Nel caso di specie, il nodo cruciale della controversia risiedeva nella dinamica dell'incidente e nella sussistenza del nesso causale tra l'omissione del gestore (mancata protezione della manovella) e le lesioni subite dallo sciatore. Il Tribunale, dopo aver analizzato le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto provato che l'infortunato, a seguito di una caduta accidentale, aveva impattato contro la manovella non protetta del cannone, riportando lesioni incompatibili con una semplice caduta sulla neve.
Di particolare interesse è la valutazione della querela di falso presentata dall'attore in relazione al rapporto di incidente sciistico redatto dai soccorritori. In tale rapporto, si riportava che l'infortunato aveva dichiarato di essere caduto e di essersi ferito a causa dell'urto con il manto nevoso. Il Tribunale, pur rigettando la querela di falso, ha precisato che le dichiarazioni contenute nel rapporto, in quanto rese dall'infortunato, non avevano valore di prova legale, ma erano liberamente apprezzabili dal giudice. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto prevalenti le altre risultanze istruttorie, che deponevano per l'impatto con la manovella.
Accertata la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del gestore e la sussistenza del nesso causale tra tale violazione e le lesioni subite dall'attore, il Tribunale ha condannato la società al risarcimento del danno, quantificato tenendo conto del danno biologico permanente e temporaneo, nonché del danno patrimoniale emergente (spese mediche). Il Tribunale ha riconosciuto anche il danno da cenestesi lavorativa, derivante dalla maggiore usura e fatica nello svolgimento dell'attività lavorativa a seguito dell'infortunio. Dall'ammontare del risarcimento è stata detratta la somma percepita dall'attore a titolo di indennizzo assicurativo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.