TRIBUNALE DI BOLZANO
Sentenza n. 838/2022 del 19-09-2022
principi giuridici
L'ampliamento di una veduta preesistente non determina un aggravio della servitù gravante sul fondo servente qualora non comporti una maggiore soggezione di quest'ultimo, valutata in relazione alle più ampie possibilità di "inspectio" e "prospectio" che ne conseguono e al pregiudizio che ne deriva, tenuto conto della destinazione attuale e delle potenziali utilizzazioni del fondo servente.
In tema di distanze legali, l'esecuzione di un intervento di isolamento termico che comporti una sporgenza sul fondo del vicino è legittima qualora, pur violando le distanze originariamente previste da leggi e regolamenti, sia giustificata da disposizioni normative che consentono deroghe in ragione del conseguimento di un risparmio energetico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Ampliamento di Finestra e Isolamento Termico: una Disputa di Confine
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra proprietari di fondi confinanti, incentrata sull'asserita illegittimità di opere realizzate dai convenuti. L'attore lamentava, in particolare, l'ampliamento di una finestra e la realizzazione di un cappotto termico sull'edificio dei vicini, ritenendo tali interventi lesivi delle distanze legali e costituenti un'indebita occupazione del proprio fondo. I convenuti, dal canto loro, contestavano la ricostruzione del confine prospettata dall'attore e, in via riconvenzionale, chiedevano l'accertamento dell'accessione invertita o, in subordine, dell'usucapione della porzione di terreno eventualmente occupata dallo zoccolo di fondazione dell'edificio.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto la domanda attorea. Il giudice ha accertato che il confine tra le proprietà non coincide con la facciata dell'edificio dei convenuti, come sostenuto dall'attore, bensì si discosta leggermente da essa. Di conseguenza, l'isolamento termico realizzato dai convenuti, per una minima porzione (0,07 m²), invadeva il fondo dell'attore. Il Tribunale ha quindi ordinato la rimozione della porzione di cappotto termico eccedente il confine.
Quanto all'ampliamento della finestra, il Tribunale ha rilevato che si trattava di una veduta, in quanto consentiva di affacciarsi e guardare obliquamente. Tuttavia, ha anche accertato che una finestra di dimensioni inferiori preesisteva all'intervento contestato. Il giudice ha quindi valutato se l'ampliamento della finestra avesse aggravato la servitù di veduta già esistente, pregiudicando il fondo servente. In proposito, il Tribunale ha evidenziato che il cortile dell'attore non subiva limitazioni nel suo utilizzo concreto o potenziale a causa dell'ampliamento della finestra, né era stato dedotto un utilizzo specifico del cortile che potesse risultare compromesso. Pertanto, ha concluso che l'ampliamento della finestra non aveva determinato un apprezzabile aggravio per il fondo servente e ha rigettato la domanda di ripristino delle dimensioni originarie della finestra.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accertamento dell'accessione invertita o dell'usucapione della porzione di terreno occupata dallo zoccolo di fondazione dell'edificio. In particolare, ha escluso la buona fede dei convenuti, requisito necessario per l'accessione invertita, in quanto le opere erano state realizzate in pendenza di una lite giudiziale con i vicini. Quanto all'usucapione, il Tribunale ha rilevato che lo zoccolo di cemento invadeva il terreno altrui solo sotterraneamente e a livello di superficie non escludeva l'attore dall'utilizzo del cortile.
In considerazione della reciproca soccombenza, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in egual misura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.