TRIBUNALE DI BRESCIA
Sentenza n. 1388/2022 del 23-05-2022
principi giuridici
Il venditore è responsabile per i vizi occulti della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, qualora tali vizi non siano rilevabili con l'ordinaria diligenza al momento della consegna.
In caso di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa, il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno subito dal compratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Autocombustione del fieno e responsabilità del venditore: analisi di una sentenza
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa alla compravendita di fieno, culminata in un incendio presso il deposito dell'acquirente. La società acquirente, a seguito di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento del saldo della fornitura e per la mancata restituzione di una parte della merce, ha promosso un giudizio di opposizione, invocando la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta e chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio. La società venditrice ha contestato la propria responsabilità, negando il nesso causale tra la merce fornita e l'evento dannoso.
Il Tribunale, per accertare le cause dell'incendio, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio. L'esperto, sulla base degli accertamenti compiuti e della documentazione acquisita, ha concluso che l'incendio era stato causato dall'autocombustione del fieno, dovuta all'eccessiva umidità del prodotto al momento della vendita, un difetto intrinseco e non facilmente rilevabile all'atto della consegna. Tale conclusione è stata corroborata dalle testimonianze raccolte, le quali hanno confermato che l'incendio si era sviluppato a partire dai balloni di fieno di recente fornitura.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione del contratto, ritenendo sussistente un vizio della cosa venduta ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile. Di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la società venditrice alla restituzione delle somme già versate dall'acquirente a titolo di acconto e in esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell'acquirente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio, quantificandoli nella differenza tra il danno complessivo accertato e quanto già percepito a titolo di indennizzo assicurativo. Nella determinazione del risarcimento, il giudice ha tenuto conto delle spese sostenute per il ripristino del capannone danneggiato e per la sostituzione dell'impianto fotovoltaico.
Infine, il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'acquirente aveva provveduto alla restituzione di gran parte dei balloni di fieno oggetto del decreto ingiuntivo e al pagamento del controvalore di quelli nel frattempo alienati a terzi. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo anche nella parte relativa alla consegna della merce.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.