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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 1440/2022 del 26-05-2022

principi giuridici

La registrazione della fattura nel registro degli acquisti, unitamente alla mancata annotazione del reso e all'assenza di contestazioni scritte o richieste di storno, costituisce dichiarazione avente valenza confessoria in ordine alla prestazione ricevuta e al debito del relativo corrispettivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valore probatorio delle scritture contabili e onere della contestazione tempestiva nella vendita di beni mobili


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di carni nei confronti di una società debitrice, in liquidazione, per il mancato pagamento di alcune fatture relative a forniture effettuate nel marzo 2015. La società opponente contestava la debenza delle somme, eccependo, in sintesi, che la merce, non conforme all'ordine, non era mai stata accettata e scaricata presso i propri locali.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha fondato la propria decisione su una serie di elementi probatori convergenti. In primo luogo, ha valorizzato le testimonianze assunte, dalle quali è emerso che la merce era stata effettivamente consegnata, scaricata e pesata presso la sede dell'acquirente, senza che fossero state sollevate contestazioni immediate.
Un elemento decisivo è stato poi individuato nella circostanza che le fatture e le note di accredito per cali di peso erano state regolarmente annotate nel registro IVA degli acquisti della società opponente. Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'annotazione di una fattura nel registro IVA degli acquisti costituisce una dichiarazione avente valenza confessoria in ordine alla prestazione ricevuta e al debito del relativo corrispettivo. Tale annotazione, infatti, implica un controllo responsabile della rispondenza tra i beni descritti nella fattura e i dati della negoziazione commerciale.
Il giudice ha inoltre sottolineato che, a fronte di una presunta non conformità della merce, la società opponente non aveva provveduto ad annotare il reso sulle fatture del venditore, né aveva sollecitato la rettifica o lo storno delle stesse. Tale omissione, unitamente alla registrazione delle fatture, ha rafforzato la presunzione di accettazione della merce e di riconoscimento del debito.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che la società opponente non avesse fornito una prova sufficiente a superare il valore probatorio delle scritture contabili e delle testimonianze raccolte, confermando così la validità del decreto ingiuntivo. La sentenza evidenzia l'importanza di una contestazione tempestiva e documentata in caso di mancata accettazione della merce, nonché il valore probatorio che può essere attribuito alle scritture contabili regolarmente tenute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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