TRIBUNALE DI BRESCIA
Sentenza n. 1890/2022 del 06-07-2022
principi giuridici
Nella vendita di beni di consumo usati, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, grava sul venditore l'onere di provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, in mancanza del quale si presume che il difetto sussistesse prima della vendita.
Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto, è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza sua colpa, averne conoscenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi Occulti in Compravendita di Auto Usata: Onere della Prova e Responsabilità del Venditore
La pronuncia in commento affronta una controversia relativa alla compravendita di un'autovettura usata, in cui l'acquirente lamentava la presenza di vizi occulti non dichiarati dal venditore. La vicenda trae origine dall'acquisto di una vettura sportiva usata, che dopo pochi mesi dall'acquisto manifestava gravi problemi al motore. L'acquirente, ritenendo che i difetti fossero preesistenti alla vendita e non imputabili al normale utilizzo del veicolo, citava in giudizio il venditore per ottenere una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni subiti. Il venditore, a sua volta, chiamava in causa la società che aveva rilasciato una garanzia di conformità sul veicolo, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato i principi generali in materia di vendita di beni di consumo, con particolare riferimento alla disciplina dei vizi occulti e alla responsabilità del venditore. Il giudice ha evidenziato come, in caso di vendita di beni usati, la garanzia per vizi si applichi tenendo conto del pregresso utilizzo del bene, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'acquirente avesse assolto all'onere di provare l'esistenza dei vizi al momento della consegna del veicolo, producendo documentazione attestante che i difetti erano preesistenti alla vendita e che l'autovettura, così come venduta, era inidonea alla circolazione stradale. In particolare, è emerso che il venditore era a conoscenza di tali difetti, avendo ricevuto una fattura da un'officina che evidenziava diverse problematiche al veicolo prima della vendita, ma aveva omesso di informare l'acquirente.
Il Tribunale ha quindi condannato il venditore a corrispondere all'acquirente una somma a titolo di riduzione del prezzo, quantificata in base alle spese sostenute per la riparazione dei vizi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e per il mancato utilizzo del veicolo, ritenendo che l'acquirente non avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza di tali danni.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal venditore nei confronti della società che aveva rilasciato la garanzia di conformità, ritenendo che quest'ultima avesse agito sulla base delle informazioni fornite dal venditore, il quale aveva omesso di comunicare la preesistenza dei vizi. Il giudice ha quindi concluso che la responsabilità per i vizi occulti ricadeva interamente sul venditore, il quale aveva colpevolmente taciuto la reale condizione del veicolo al momento della vendita.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.