TRIBUNALE DI BRESCIA
Sentenza n. 2466/2022 del 11-10-2022
principi giuridici
In tema di liquidazione dei compensi dei dottori commercialisti, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali non determina l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché il professionista che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale.
L'invio di un avviso di parcella da parte del professionista ha efficacia ai sensi dell'art. 1334 c.c. solo se viene accettato dal destinatario, in modo formale o per facta concludentia attraverso il pagamento; l'emissione di una nuova proposta di parcella a distanza di anni rispetto a quella non accettata dal ricevente deve intendersi come implicita revoca di quella precedentemente inviata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Decreto Ingiuntivo per Onorari Professionali: Applicazione dell'Art. 636 c.p.c. e Tariffe Professionali
La sentenza in esame affronta l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di uno studio associato di commercialisti nei confronti di una società, per il mancato pagamento di onorari professionali. La società opponente contestava la validità del decreto, sia sotto il profilo formale, eccependo l'irregolarità della notifica, sia nel merito, contestando l'esistenza del credito e, in subordine, il suo ammontare.
La società eccepiva, in via preliminare, l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo che la notifica fosse irregolare e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere azionata applicando la regola generale di cui all'articolo 633 n. 1 c.p.c., e non con la mera produzione delle parcelle corredate dal parere dell'Ordine professionale. Nel merito, contestava l'esistenza del credito, chiedendo in subordine la riduzione del quantum, ritenendo il compenso eccessivo rispetto agli avvisi di parcella precedentemente notificati e l'errata applicazione delle tariffe professionali.
Lo studio associato si costituiva, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e il rigetto dell'opposizione, sostenendo la regolarità della notifica e l'applicabilità dell'articolo 636 c.p.c., che consente l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base della sola parcella corredata dal parere dell'Ordine professionale. Contestava, inoltre, la specificità delle contestazioni mosse dalla società opponente e richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la nota spese del professionista non sarebbe vincolante se non accettata dal cliente.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto valida la notifica del decreto, in quanto l'attestazione di conformità era stata regolarmente apposta in documento separato e allegato, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 9 bis della legge n. 221/2012.
In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che, in tema di liquidazione dei compensi dei professionisti, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché il professionista che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in quanto la società opponente non aveva negato l'espletamento dell'attività da parte dello studio associato, contestando solo il quantum delle parcelle. Quanto all'applicazione delle tariffe professionali, il Tribunale ha ritenuto corretta l'applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'espletamento delle singole prestazioni, distinguendo tra incarichi assunti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 140/2012. Infine, ha ritenuto giustificate le maggiorazioni applicate, in considerazione delle difficoltà incontrate dallo studio associato nell'esecuzione delle prestazioni a causa della mancata collaborazione della società.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.