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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 2744/2022 del 12-11-2022

principi giuridici

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria, per la sua funzione di deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria, deve necessariamente contemplare l'esatta definizione delle questioni da sottoporre all'eventuale arbitro, nonché i criteri per l'identificazione del medesimo, non potendo un generico richiamo ad una volontà di sottoporre eventuali controversie ad arbitrato derogare alla competenza del giudice ordinario.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito.

In tema di contratto d'opera professionale, a seguito della riforma intervenuta nell'anno 2011, la fonte primaria dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del professionista deve essere ravvisata direttamente nel contratto d'opera e basarsi sulle specifiche pattuizioni delle parti, soccorrendo i parametri tabellari in sede di integrazione qualora il contratto nulla specifichi.

L'art. 18, comma 1, L. 143/49, che prevede la maggiorazione del compenso per incarico parziale, si fonda sul presupposto di un necessario ed inscindibile conferimento degli incarichi di progettazione di un'opera e di direzione della stessa, che tuttavia non trova rispondenza in alcuna previsione normativa, non potendosi ritenere "parziale" un incarico originariamente prevedente la sola progettazione di un'opera, perché avrebbe dovuto necessariamente comportare anche il conferimento di quello relativo alla direzione dei successivi lavori.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Clausola Compromissoria Generica e Onere della Prova nel Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo per Prestazioni Professionali


La pronuncia in esame affronta diverse questioni giuridiche, tra cui la validità di una clausola compromissoria e l'onere della prova in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali svolte in favore di un cliente. Quest'ultimo ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria che, a suo dire, precludeva la competenza del giudice ordinario, e contestando nel merito sia l'esistenza di un valido contratto d'opera, sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare relativa alla clausola compromissoria, ritenendola nulla per la sua genericità e indeterminatezza. Il giudice ha sottolineato che, per derogare alla giurisdizione ordinaria, una clausola compromissoria deve definire con precisione le questioni da sottoporre ad arbitrato e i criteri per l'individuazione dell'arbitro stesso. Nel caso di specie, il generico riferimento ad una risoluzione arbitrale delle controversie non era sufficiente a privare il giudice ordinario della sua competenza.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova del credito grava sul creditore ingiungente, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito stesso.
Nel caso specifico, il giudice ha accertato che il rapporto tra le parti era in parte disciplinato da un contratto scritto, relativo ad attività di verifica e consulenza su un progetto preesistente, e in parte da un successivo incarico orale, avente ad oggetto la redazione di un nuovo progetto.
Attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'assunzione di prove testimoniali, il Tribunale ha ritenuto provato sia il conferimento dell'incarico orale, sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte del professionista. Tuttavia, il giudice ha ridimensionato l'importo del compenso dovuto, escludendo alcune voci richieste dal professionista, come la maggiorazione per incarico parziale, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il cliente al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta, a titolo di compensi professionali, oltre interessi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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