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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 321/2022 del 12-05-2022

principi giuridici

Il responsabile del punto vendita, cui sia demandata la gestione della contabilità e l'obbligo di vigilare sull'attività di cassa, risponde dell'ammanco di cassa derivante dall'omesso versamento dei corrispettivi di vendita, qualora abbia alterato le risultanze del sistema informatico aziendale al fine di occultare le irregolarità contabili e ritardato, anche per un periodo prolungato, l'esecuzione dei versamenti in banca.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del responsabile di punto vendita per ammanchi di cassa: profili di colpa e dolo


La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità di un responsabile di punto vendita per ammanchi di cassa, analizzando i profili di colpa e dolo nella condotta del lavoratore.
La società ricorrente, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, aveva adito il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un ammanco di cassa quantificato in ### 34.710,00, verificatosi presso il punto vendita di ###, del quale il convenuto era responsabile. La società sosteneva che l'ammanco fosse stato causato dall'asportazione di somme di denaro contante, direttamente operata dal responsabile o da terzi con la sua agevolazione, e dalla mancata registrazione degli incassi nel sistema contabile aziendale.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si era costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
L'istruttoria, condotta mediante acquisizione di documenti e prove orali, ha permesso di accertare che il responsabile del punto vendita era tenuto, in base alle direttive aziendali, a gestire la contabilità del negozio, registrando i corrispettivi, compilando le distinte di versamento e depositando gli incassi in banca. Era altresì suo compito controllare l'attività di cassa svolta dagli altri dipendenti e segnalare eventuali anomalie.
Dalle risultanze processuali è emerso che, nel periodo compreso tra il 6 marzo e il 17 aprile 2020, si era verificata una significativa riduzione degli incassi e un ritardo nei versamenti bancari, senza che il responsabile avesse segnalato alcuna anomalia. Successivamente, il responsabile aveva ammesso di essere a conoscenza dei ritardi e di aver tentato di coprire gli ammanchi con fondi propri, rinunciandovi in seguito a causa dell'aumento degli importi.
Il Tribunale, valutando le prove raccolte, ha ritenuto fondata la domanda della società ricorrente. In particolare, ha evidenziato che il responsabile aveva violato gli obblighi contrattuali derivanti dal suo ruolo, omettendo di vigilare sull'attività di cassa e alterando le risultanze contabili per occultare gli ammanchi. Tale condotta, protrattasi per diversi anni, aveva arrecato un ingente danno all'azienda, giustificando il licenziamento per giusta causa del lavoratore.
Il Tribunale ha quindi accertato la responsabilità del convenuto per l'ammanco di ### 34.710,00, condannandolo al pagamento di tale somma, oltre accessori di legge e spese di lite. La decisione si fonda sulla violazione degli obblighi contrattuali da parte del responsabile, sia per colpa (omessa vigilanza) sia per dolo (alterazione delle scritture contabili), che hanno determinato l'ammanco di cassa e il conseguente danno economico per la società.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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