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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 439/2022 del 24-02-2022

principi giuridici

In tema di vendita di beni di consumo, il rivenditore è responsabile, ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, essendo tenuto ad effettuare gli adeguati controlli affinché lo stesso sia conforme a quanto riportato nel contratto di vendita e alle ragionevoli aspettative del consumatore.

In tema di vendita di beni di consumo, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, la responsabilità per difetti di conformità ricade sul venditore, il quale ha l'obbligo di effettuare adeguati controlli sul bene prima della consegna, affinché sia conforme a quanto riportato nel contratto di vendita.

In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, la prova del danno non può consistere nella mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi occulti su auto usata: responsabilità del venditore e del precedente proprietario


La pronuncia del Tribunale di ### affronta un caso di compravendita di un'autovettura usata, in cui l'acquirente lamentava la presenza di vizi occulti manifestatisi poco dopo la consegna del veicolo. Il compratore aveva citato in giudizio sia la società che aveva materialmente concluso la vendita, sia la società che risultava essere la precedente proprietaria del mezzo.
Nel caso di specie, l'acquirente, dopo aver visionato un annuncio online, acquistava un'auto usata. Successivamente alla consegna, si manifestavano diversi problemi, tra cui rumori anomali e difficoltà di avviamento. L'acquirente si rivolgeva quindi ad un'officina, la quale riscontrava difetti preesistenti alla vendita.
Il Tribunale ha accertato che la società venditrice, pur non essendo formalmente la proprietaria del veicolo, aveva svolto un ruolo attivo nella trattativa e nella conclusione del contratto, occupandosi anche di aspetti quali il tagliando e il passaggio di proprietà. I giudici hanno quindi ritenuto che la società venditrice dovesse rispondere dei vizi del bene, in quanto tenuta a garantire la conformità del veicolo alle aspettative dell'acquirente.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto responsabile anche la precedente proprietaria dell'auto. L'istruttoria ha infatti evidenziato che la stessa era a conoscenza dello stato del veicolo e delle problematiche pregresse, come dimostrato dalla documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati nel corso degli anni. In particolare, è emerso che la sostituzione dell'olio motore era stata effettuata con scarsa frequenza, circostanza che aveva contribuito a causare il grave danno al motore riscontrato successivamente all'acquisto.
Il Tribunale ha quindi disposto la risoluzione del contratto di compravendita, condannando entrambe le società, in solido tra loro, a restituire all'acquirente il prezzo pagato e a risarcire ulteriori spese sostenute. Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale presentata dalla società venditrice, condannando l'acquirente a risarcire i danni derivanti dall'utilizzo prolungato di un'auto di cortesia concessa durante il periodo in cui il veicolo acquistato era inutilizzabile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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