blog dirittopratico

3.813.197
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 745/2022 del 03-12-2022

principi giuridici

In caso di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, compatibili con le sue capacità professionali e non soggette all'impedimento, al fine di assolvere l'obbligo di repêchage.

L'allegazione generica di esubero di personale a livello nazionale non è sufficiente a dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative nella sede di lavoro o nell'ambito territoriale di riferimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sospensione del Lavoro e Obbligo di Repêchage: Onere Probatorio a Carico del Datore di Lavoro


La pronuncia del Tribunale di Brescia affronta il tema della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a seguito della sospensione della patente di guida di un dipendente, nello specifico un portalettere. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento aziendale, sostenendo la sua illegittimità.
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di una società operante nel settore postale, si era visto sospendere dal lavoro e dalla retribuzione a seguito del ritiro della patente di guida. L'azienda giustificava la decisione con l'impossibilità di adibirlo alla mansione di portalettere, non essendoci zone servite a piedi o in bicicletta. Il lavoratore contestava la sospensione, evidenziando che, secondo il contratto collettivo applicato, la sospensione senza retribuzione è ammessa solo in caso di misure cautelari restrittive della libertà personale disposte dall'autorità giudiziaria. Inoltre, aveva richiesto, senza successo, di essere adibito a mansioni interne.
La società si difendeva affermando che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione era imputabile alla colpa del lavoratore e che non era possibile adibirlo ad altre mansioni, stante un esubero di personale nelle lavorazioni interne.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore. Pur riconoscendo l'impossibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione lavorativa specifica (portalettere), ha sottolineato che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di adibire il dipendente a mansioni alternative. La mera allegazione dell'assenza di zone servite a piedi o in bicicletta non era sufficiente.
Il giudice ha evidenziato che la società non aveva fornito alcuna prova concreta dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative, come quelle relative alle lavorazioni interne. L'affermazione di un esubero di personale a livello nazionale, senza specificare la situazione nella sede di lavoro del ricorrente o nella provincia, è stata ritenuta insufficiente. Inoltre, non era stata chiarita la possibilità di una riorganizzazione interna per coprire temporaneamente la posizione di portalettere e assegnare al lavoratore mansioni interne.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato illegittima la sospensione, ordinando alla società di assegnare al lavoratore una mansione che non richiedesse la patente di guida e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza ha ribadito l'importanza dell'obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, sottolineando la necessità di una prova rigorosa dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24594 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.168 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 4800 utenti online