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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 1855/2023 del 18-07-2023

principi giuridici

La responsabilità extracontrattuale per danni cagionati a terzi da un appaltatore sussiste qualora i danni siano direttamente riconducibili alla condotta di quest'ultimo.

Il costo effettivamente sostenuto per il ripristino dei danni, comprovato da fattura, può costituire idonea base per la liquidazione del danno, qualora sia congruo e in linea con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Traslocatore per Danni a Parti Comuni Condominiali
La pronuncia in commento affronta la questione della responsabilità di una società di traslochi per i danni arrecati alle parti comuni di un condominio durante l'esecuzione di un trasloco. La vicenda trae origine dai danni riscontrati alla decorazione delle scale condominiali a seguito delle operazioni di trasloco effettuate da una società, su incarico di terzi, per conto di un condomino. Il condominio ha quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta si è difesa eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito in subappalto e, nel merito, negando qualsiasi responsabilità, attribuendo la causa dei danni a lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento del condomino.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dalla società di traslochi, accogliendo integralmente la domanda del condominio. L'istruttoria, condotta mediante l'assunzione di prove testimoniali e una consulenza tecnica d'ufficio, ha permesso di accertare che i danni alle scale condominiali erano stati effettivamente causati durante le operazioni di trasloco. I testimoni escussi hanno confermato che i danni sono stati causati durante il trasporto dei mobili attraverso le scale, escludendo l'utilizzo di piattaforme aeree o montacarichi esterni.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli esecutori materiali del trasloco erano dipendenti della società convenuta al momento dei fatti. Allo stesso modo, è stata respinta la tesi secondo cui i danni sarebbero stati causati dai lavori di ristrutturazione, in quanto è stato accertato che tali lavori sono stati eseguiti successivamente al trasloco.
In merito alla quantificazione del danno, il Tribunale ha ritenuto congruo l'importo indicato nella fattura prodotta dal condominio, corrispondente al costo sostenuto per i lavori di ripristino eseguiti dallo stesso artigiano che aveva realizzato la decorazione originaria. Tale importo è stato ritenuto in linea con la stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.
Pertanto, il Tribunale ha condannato la società di traslochi al risarcimento dei danni subiti dal condominio, oltre al pagamento delle spese legali e dei costi della consulenza tecnica d'ufficio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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