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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 869/2023 del 17-04-2023

principi giuridici

In materia di proprietà industriale, l'eccezione di nullità del brevetto per mancanza del requisito della novità o dell'attività inventiva è infondata qualora la parte che la solleva non contesti specificamente le difformità tra il brevetto in questione e il brevetto anteriore indicate dalla controparte.

In materia di proprietà industriale, la mera apposizione del numero di brevetto altrui sulla targhetta identificativa di un prodotto commercializzato, in assenza di implementazione del brevetto stesso, configura una violazione dell'art. 2598 c.c.

In materia di proprietà industriale, la prova della corrispondenza tra le macchine oggetto di contratti di compravendita e le macchine successivamente commercializzate e contestate per violazione di brevetto può essere desunta dall'esame della documentazione contabile delle parti, in assenza di documenti che tengano conto dell'abbinamento tra i numeri di matricola originari e quelli apposti successivamente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contraffazione di brevetto: l'importanza della prova della produzione e della legittimità dell'acquisto


La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda relativa alla presunta contraffazione di un brevetto nel settore delle lavafronture automatiche. La società attrice, titolare di un brevetto per tali macchinari, ha convenuto in giudizio una società concorrente, accusandola di produrre e commercializzare macchine identiche, violando i propri diritti di privativa industriale e compiendo atti di concorrenza sleale. Nel giudizio è stata coinvolta anche una terza società, fornitrice dei macchinari contestati.
La società attrice fondava le proprie pretese su un accordo transattivo precedentemente stipulato con la terza società, in base al quale quest'ultima aveva ceduto il brevetto in questione. L'attrice sosteneva che la convenuta, pur non essendo parte dell'accordo transattivo, avesse continuato a commercializzare macchinari contraffatti, violando i termini dell'accordo e i diritti derivanti dal brevetto.
La convenuta si difendeva eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'azione, in virtù di una clausola di rinuncia preventiva contenuta nell'accordo transattivo. In secondo luogo, contestava la validità del brevetto, sostenendo l'assenza dei requisiti di novità e attività inventiva. Infine, negava di aver prodotto i macchinari contestati, affermando di averli acquistati dalla terza società e di aver semplicemente apposto il proprio marchio.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attrice. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'azione, interpretando restrittivamente la clausola di rinuncia preventiva contenuta nell'accordo transattivo. In secondo luogo, ha respinto l'eccezione di nullità del brevetto, ritenendo dimostrata la sussistenza dei requisiti di novità e attività inventiva.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto dirimente la questione della produzione dei macchinari. Sulla base delle prove acquisite, in particolare le testimonianze e la documentazione contabile, ha accertato che la convenuta non aveva prodotto i macchinari contestati, ma li aveva acquistati dalla terza società.
A questo punto, il Tribunale ha affrontato la questione della legittimità dell'acquisto. Richiamando il principio dell'esaurimento del diritto di brevetto, ha affermato che, una volta che un prodotto brevettato è stato venduto dal titolare del brevetto o da un terzo autorizzato all'interno dell'Unione Europea, il diritto di brevetto si esaurisce e l'acquirente può liberamente disporre del prodotto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato che i macchinari contestati erano stati acquistati dalla convenuta dalla terza società, titolare del brevetto all'epoca della vendita, o comunque autorizzata a vendere i macchinari in base ai termini dell'accordo transattivo. Di conseguenza, l'acquisto è stato ritenuto legittimo e la convenuta non poteva essere ritenuta responsabile di contraffazione.
La sentenza evidenzia l'importanza della prova della produzione e della legittimità dell'acquisto nei casi di presunta contraffazione di brevetto. Anche in presenza di un brevetto valido e di una condotta astrattamente lesiva dei diritti di privativa industriale, l'azione di contraffazione può essere respinta se l'accusato dimostra di non aver prodotto il prodotto contraffatto e di averlo acquistato legittimamente.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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