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TRIBUNALE DI BRESCIA

Sentenza n. 1857/2024 del 09-05-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica della fattura da parte dell'opponente comporta la relevatio ab onere probandi in favore dell'opposto creditore.

La trasmissione della fattura elettronica al ### di ### è di per sé sufficiente a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza della produzione dei registri contabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Fatture Elettroniche e Onere della Contestazione Specifica


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Brescia ha affrontato il tema dell'opposizione a decreto ingiuntivo basato su fatture elettroniche, focalizzandosi sull'importanza della contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di prestazioni di consulenza e micromarketing, come da fatture emesse. L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando genericamente la prova del credito e l'idoneità delle fatture a tal fine. La società opposta si è costituita in giudizio, rilevando la mancata contestazione specifica dell'oggetto del rapporto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ricordato che, nel giudizio di opposizione, spetta al creditore opposto (attore in senso sostanziale) provare il fondamento del proprio credito, mentre all'opponente (convenuto in senso sostanziale) spetta provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito stesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha evidenziato come l'opponente si fosse limitato a contestazioni generiche sull'idoneità probatoria delle fatture, senza contestare specificamente l'oggetto delle stesse, l'effettiva esecuzione delle prestazioni o la quantificazione dei compensi. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza di merito consolidata in materia di fatturazione elettronica, secondo cui la trasmissione della fattura elettronica al ### di ### costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza della produzione dei registri contabili.
Il Tribunale ha sottolineato che la mancata contestazione specifica della fattura può comportare la relevatio ab onere probandi a favore del creditore. Nel caso di specie, la società opposta aveva prodotto le fatture elettroniche e, successivamente, aveva offerto di provare la trasmissione da parte dell'opponente di prospetti sulla cui base erano stati determinati gli importi richiesti. L'opponente aveva ritenuto pacifica la natura di tali prospetti, chiedendone la non ammissione. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la società opposta avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente non avesse provato né l'adempimento, né alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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