TRIBUNALE DI BRESCIA
Sentenza n. 205/2024 del 22-01-2024
principi giuridici
Nei contratti di fideiussione omnibus, la clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé dirimente per la qualificazione del contratto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia.
In materia di fideiussioni a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'### la nullità è limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
L'eccezione di nullità parziale del contratto, fondata sui medesimi fatti posti a base dell'originaria eccezione di nullità totale, deve ritenersi tempestiva anche se sollevata per la prima volta in corso di causa.
L'eccezione di decadenza del creditore dall'azione verso il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto e deve essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'art. 1956 c.c. postula, per la liberazione del fideiussore, la concessione di nuovo credito al debitore principale da parte della banca, senza specifica autorizzazione del fideiussore, pur dopo aver avuto notizia del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussioni e Antitrust: Nullità Parziale e Limiti alla Tutela del Fideiussore
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da due soggetti, un individuo e una società a responsabilità limitata, in qualità di fideiussori di un debitore principale nei confronti di un istituto di credito. Il Tribunale di Brescia si è trovato a dirimere una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme ingenti, contestato dai fideiussori sulla base di diverse argomentazioni, tra cui la presunta nullità delle fideiussioni prestate.
I fideiussori eccepivano, in particolare, che i contratti di fideiussione fossero viziati da nullità per violazione della normativa antitrust, in quanto predisposti secondo lo schema standard dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e contenenti clausole ritenute lesive della concorrenza. Contestavano, inoltre, il comportamento della banca, ritenuto contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, per aver mantenuto in vita il rapporto con il debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha qualificato le garanzie prestate come fideiussioni omnibus, escludendo la natura di contratti autonomi di garanzia. In merito alla questione della nullità per violazione della normativa antitrust, il giudice ha aderito all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che sancisce la nullità parziale delle fideiussioni "a valle" di intese restrittive della concorrenza, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurato, a meno che non sia dimostrata una diversa volontà delle parti. Nel caso di specie, i fideiussori non hanno fornito la prova che le clausole nulle fossero essenziali per la conclusione del contratto, pertanto la domanda di nullità totale è stata rigettata.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione della tempestività dell'eccezione di nullità parziale, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio. Il giudice ha ritenuto l'eccezione ammissibile, in quanto basata su fatti già allegati nell'atto di citazione, sebbene inizialmente a sostegno della domanda di nullità totale. Diversamente, l'eccezione di decadenza della banca dall'azione nei confronti dei fideiussori, ex art. 1957 c.c., è stata ritenuta tardiva, in quanto eccezione in senso stretto che doveva essere proposta con l'atto di citazione in opposizione.
Infine, il Tribunale ha esaminato le contestazioni relative alla violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, rigettandole in quanto non sussistevano i presupposti per la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., non essendo stato provato che la banca avesse concesso nuovo credito al debitore principale dopo aver avuto notizia del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato le opposizioni e confermato il decreto ingiuntivo, condannando i fideiussori al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.