TRIBUNALE DI BRINDISI
Sentenza n. 731/2022 del 10-05-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità civile per danni da insidia stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, ossia che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto della natura della cosa e delle circostanze concrete.
In tema di responsabilità civile per danni da insidia stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora costituisca una causa principale ed imprevedibile del verificarsi dell'evento dannoso, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità dell'Ente Pubblico per Danni da Insidia Stradale: Onere Probatorio e Caso Fortuito
La pronuncia in commento affronta il tema della responsabilità civile dell'ente pubblico per i danni derivanti da insidie presenti sulla pubblica via, nello specifico una buca non segnalata e colma d'acqua. La vicenda trae origine da un sinistro occorso ad un ciclista, il quale, a causa di una buca presente sul manto stradale, subiva una rovinosa caduta.
Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, ha ribaltato l'esito della controversia, riconoscendo la piena responsabilità dell'ente comunale per l'omessa custodia della strada. Il giudice di prime cure aveva, infatti, ritenuto sussistente un concorso di colpa del danneggiato, attribuendo allo stesso una percentuale di responsabilità pari al 70%.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'art. 2051 del codice civile, norma che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. In base a tale disposizione, il custode è responsabile dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il danneggiato aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, dimostrando l'esistenza del nesso causale tra la buca presente sulla strada e l'evento dannoso. In particolare, le testimonianze raccolte avevano confermato che la buca, non segnalata e ricoperta d'acqua piovana, era di fatto invisibile e, pertanto, non evitabile.
Il Tribunale ha, quindi, posto in capo all'ente comunale l'onere di provare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile che avesse interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tuttavia, l'ente non è riuscito a fornire tale prova. Il Tribunale ha, infatti, escluso che potesse configurarsi un concorso di colpa del danneggiato, ritenendo che la presenza di acqua nella buca avesse reso impossibile percepire la profondità della stessa e, di conseguenza, prevedere il pericolo.
La sentenza in commento ribadisce, quindi, l'importanza dell'onere probatorio gravante sull'ente custode della strada, il quale, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, ovvero che l'evento dannoso si è verificato per un fatto imprevedibile ed inevitabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.