blog dirittopratico

3.882.894
documenti generati

v5.865
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI BRINDISI

Sentenza n. 1340/2023 del 19-09-2023

principi giuridici

Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Grava sul soggetto che intenda beneficiare di un'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero o alla detrazione di volta in volta invocata, e ciò sia con riguardo all'an, che con riguardo al quantum.

La regola del minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.

Il presupposto affinché l'ente previdenziale debba rivolgersi al lavoratore per recuperare le somme indebitamente anticipategli dal datore di lavoro a titolo di indennità per malattia o maternità successivamente risultate non dovute e già oggetto di conguaglio è che il datore di lavoro stesso abbia comunicato all'### di non poter provvedere al recupero; e, di riflesso, che - salvo appunto il caso in cui siffatta comunicazione abbia tempestivamente avuto luogo - legittimato passivo dell'azione di recupero è proprio il datore di lavoro, il quale, come dispone l'art. 1, comma 3°, d.l. n. 663/1979, cit., ben potrà rivalersi nei confronti del lavoratore «sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro».

L'accertata esistenza di inadempienze contributive, che avrebbero comportato il diniego al rilascio del ### all'epoca del godimento delle agevolazioni contributive, legittima il recupero delle stesse da parte dell'### a prescindere dall'attivazione del procedimento volto a consentire la sanatoria delle inadempienze.

Si configura omissione allorquando il datore di lavoro non provveda, nel termine previsto, al pagamento del debito previdenziale che risulta dalle comunicazioni effettuate all'Ente e dalle scritture aziendali obbligatorie e, viceversa vi è evasione, quando il datore evita di versare i contributi omettendo anche le denunce obbligatorie e le registrazioni sulla documentazione aziendale, o presenti denunce o registrazioni inveritiere con l'intenzione specifica di non adempiere.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Contestazioni Inps e Onere Probatorio: Il Tribunale si Pronuncia su Accertamenti Ispettivi
Il Tribunale Ordinario di Brindisi si è pronunciato su un ricorso presentato da una società avverso un verbale di accertamento ### e il conseguente avviso di addebito, relativi al periodo 2014-2019. La società contestava le risultanze dell'accesso ispettivo, che avevano rilevato presunte irregolarità nell'erogazione di elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR), assenze ingiustificate non retribuite, revoca di agevolazioni e recupero di assegni per il nucleo familiare (ANF) indebiti.
Il Tribunale, richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha ribadito che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di apprezzamento. Ha inoltre ricordato che, in caso di eccezioni che mirano a ridurre l'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intende beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esonero o alla detrazione invocata.
Con riferimento alle assenze ingiustificate, il Tribunale ha rilevato che la società non aveva fornito idonea giustificazione, né documentato richiami ai lavoratori o richieste di questi ultimi. Le difese, basate su una presunta accettazione tacita della mancata prestazione, sono state ritenute irrilevanti, in quanto non costituiscono una valida deroga all'obbligo del minimo imponibile retributivo previsto dalla legge. Il Tribunale ha sottolineato che la contribuzione previdenziale deve essere rapportata al minimale contributivo, indipendentemente dalla retribuzione effettivamente erogata, stante l'indisponibilità dei diritti previdenziali.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione degli elementi aggiuntivi della retribuzione, il Tribunale ha accolto il ricorso della società. Ha evidenziato la lacunosità delle contestazioni dell'###, rilevando l'assenza del contratto collettivo di riferimento, l'omessa indicazione dei periodi e dei lavoratori interessati, nonché dei criteri di calcolo delle rideterminazioni effettuate dall'ente previdenziale. In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto che l'### non avesse sufficientemente provato le proprie pretese in merito.
In merito alla richiesta di restituzione di importi per ### e ANF versati in eccedenza, il Tribunale ha rigettato il ricorso della società. Ha richiamato la normativa che prevede il recupero da parte del datore di lavoro sulle somme dovute al lavoratore e la successiva restituzione all'###, salvo il caso in cui il datore di lavoro comunichi l'impossibilità di recuperare tali somme. In assenza di prova della cessazione dei rapporti di lavoro e della previa comunicazione all'###, la pretesa è stata ritenuta legittima nei confronti del datore di lavoro.
Infine, riguardo alla richiesta di restituzione delle agevolazioni contributive, il Tribunale ha aderito all'orientamento della Suprema Corte, assimilando la condizione del possesso del ### alla insussistenza di irregolarità contributive ostative al rilascio del medesimo. Pertanto, l'accertata esistenza di inadempienze contributive legittima il recupero delle agevolazioni da parte dell'###, a prescindere dall'attivazione di procedure di sanatoria.
In conclusione, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'avviso di addebito e condannando la società al pagamento delle somme dovute per le violazioni accertate, oltre agli accessori di legge. Ha disposto l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, ritenendo che la condotta della società integrasse tale fattispecie, in quanto l'importo della contribuzione non versata non era rilevabile da alcun documento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della peculiarità delle questioni trattate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25499 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.158 secondi in data 22 maggio 2026 (IUG:IM-E9C8B9) - 1869 utenti online