TRIBUNALE DI BRINDISI
Sentenza n. 151/2023 del 27-01-2023
principi giuridici
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. 150/2011, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, il quale è costituito dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Tardività e Condanna per Lite Temeraria
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società, la quale contestava la legittimità e la fondatezza del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di canoni di locazione. Il creditore, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per l'omessa contestazione nel merito della pretesa creditoria, chiedendo altresì la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia locatizia, erroneamente proposte con citazione anziché con ricorso, ai fini dell'ammissibilità occorre fare riferimento alla data di deposito dell'atto introduttivo e non a quella della sua notifica. Nel caso di specie, il deposito dell'atto di opposizione era avvenuto oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 641 del codice di procedura civile, senza che l'opponente avesse fornito alcuna giustificazione per il ritardo.
Accertata l'inammissibilità dell'opposizione, il Tribunale ha esaminato la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal creditore. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente, evidenziando la sua malafede nell'agire in giudizio, consapevole della tardività dell'opposizione e senza aver contestato nel merito la pretesa creditoria. Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale, consistente nel turbamento subito dal creditore per essere stato costretto a procrastinare il recupero del proprio credito, liquidandolo in via equitativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.