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TRIBUNALE DI BRINDISI

Sentenza n. 1521/2024 del 11-10-2024

principi giuridici

In tema di responsabilità sanitaria, la responsabilità della struttura sanitaria per le infezioni nosocomiali contratte dal paziente durante il ricovero non ha natura oggettiva; pertanto, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse.

In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia accertata una complicanza post-operatoria, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'impossibilità di una tempestiva identificazione della complicanza ovvero l'impossibilità di adottare i tempestivi interventi volti alla rapida risoluzione del problema.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle di ### attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto, dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni private.

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, diverse da quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Sanitaria: Infezioni Ospedaliere e Complicanze Post-Operatorie


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità sanitaria derivante da presunte negligenze mediche durante un ricovero ospedaliero. Il paziente, affetto da infarto miocardico acuto, era stato ricoverato d'urgenza e sottoposto ad angioplastica. Nel corso della degenza, tuttavia, aveva sviluppato una grave infezione batterica e una fistola tracheo-esofagea, complicanza di una tracheotomia. Il paziente, dopo un lungo e travagliato percorso ospedaliero, aveva adito le vie legali, lamentando una gestione negligente del suo caso da parte dei sanitari della struttura ospedaliera.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in corso di causa, ha accertato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'aggravamento delle condizioni del paziente. In particolare, la CTU ha evidenziato come le infezioni nosocomiali contratte durante il ricovero avessero contribuito a prolungare la degenza e a peggiorare il quadro clinico generale. Inoltre, è stata rilevata una tardiva identificazione della fistola tracheo-esofagea, complicanza che, se tempestivamente diagnosticata, avrebbe potuto essere trattata in modo meno invasivo e con migliori risultati.
I giudici hanno quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, richiamando i principi consolidati in materia di onere della prova. Al paziente spettava dimostrare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo e il nesso causale tra la condotta dei medici e il danno subito, mentre alla struttura sanitaria incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento o l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse fornito una prova liberatoria adeguata, non dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire le infezioni ospedaliere e di aver agito tempestivamente nella diagnosi e nel trattamento della fistola tracheo-esofagea.
Il Tribunale ha quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal paziente, quantificato sulla base delle tabelle di ### tenendo conto del grado di invalidità permanente accertato dalla CTU e dei periodi di inabilità temporanea. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per mancata prova delle spese sanitarie sostenute e per difetto di legittimazione attiva in relazione al danno da perdita di reddito del coniuge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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