TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sentenza n. 1084/2023 del 23-05-2023
principi giuridici
La risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, disposta dall'autorità giudiziaria, determina la caducazione del contestuale contratto di accollo del mutuo gravante sull'immobile, in ragione del collegamento negoziale e della dipendenza funzionale tra i due contratti, venendo meno la causa giustificativa dell'accollo.
Nell'ipotesi di compravendita immobiliare con accollo del mutuo, l'accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto di accollo, ivi compresa l'invalidità o la risoluzione dello stesso, nonché l'eccezione di inadempimento dell'accollato nei confronti dell'accollante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Risoluzione del contratto di compravendita e conseguenze sull'accollo del mutuo: un'analisi del nesso causale
La pronuncia in esame affronta la complessa questione del collegamento negoziale tra un contratto di compravendita immobiliare e un contratto di accollo di mutuo, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del primo sul secondo.
Nel caso specifico, due soggetti avevano acquistato un immobile da una società costruttrice, accollandosi una quota del mutuo ipotecario gravante sull'immobile stesso. Successivamente, il Comune aveva accertato la presenza di abusi edilizi sull'immobile, disponendone la demolizione parziale. La società costruttrice era poi fallita e, nell'ambito della procedura fallimentare, il Giudice Delegato aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della società fallita, ammettendo gli acquirenti al passivo per la somma versata a titolo di acconto prezzo.
A seguito di un atto di precetto intimato da una società finanziaria, mandataria della banca mutuante, per il pagamento della somma residua del mutuo accollato, gli acquirenti avevano proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, la risoluzione del contratto di accollo in conseguenza della risoluzione del contratto di compravendita.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, riconoscendo l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti. I giudici hanno evidenziato come l'accollo del mutuo rappresentasse una modalità di corresponsione di parte del prezzo della compravendita, partecipando quindi della causa di quest'ultima. In tale ottica, la risoluzione del contratto di compravendita, disposta dal Giudice Delegato nel contesto del fallimento della società costruttrice, si riverbera sul contratto di accollo, privandolo di giustificazione causale e, conseguentemente, di efficacia.
Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in caso di compravendita immobiliare con accollo del mutuo, i due negozi sono intrinsecamente e funzionalmente collegati, non potendo sopravvivere isolatamente l'accollo una volta venuta meno la compravendita. In sostanza, l'obbligo di pagamento di parte del prezzo, assunto tramite l'accollo, non può persistere se il bene oggetto della compravendita viene sottratto alla disponibilità dell'acquirente.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di accollo, annullando l'atto di precetto opposto e condannando la società finanziaria alla restituzione delle somme versate dagli acquirenti in adempimento dell'accollo stesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.