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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sentenza n. 396/2023 del 29-06-2023

principi giuridici

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, grava sulla parte opposta; in difetto, il giudizio è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione, nelle materie in cui esso è obbligatorio, non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto riservata alle parti, ma è rilevabile anche d'ufficio dal giudice sino alla pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, che contesti il credito azionato, ha l'onere di allegare compiutamente i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore, fornendone la relativa prova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mediazione Obbligatoria e Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Ripartizione degli Oneri e Conseguenze della Mancata Integrazione


La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilevanza pratica nel contesto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, focalizzandosi sull'onere di avviare la procedura di mediazione obbligatoria e sulle conseguenze derivanti dalla sua omissione.
Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di recupero crediti nei confronti di due soggetti, un debitore principale e una coobbligata solidale, per il recupero di somme derivanti da un contratto di finanziamento. Entrambi i soggetti ingiunti proponevano opposizione. La coobbligata eccepiva, tra l'altro, la nullità del contratto e della fideiussione, mentre il debitore principale contestava l'ammontare del debito, asserendo di aver già effettuato dei pagamenti.
Nel corso del giudizio di opposizione, veniva sollevata la questione della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità per le controversie in materia bancaria. Il Tribunale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha ribadito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, ovvero sul creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
Nel caso specifico, la società creditrice aveva avviato la procedura di mediazione solo nei confronti del debitore principale, omettendo di coinvolgere la coobbligata. Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda nei confronti della coobbligata, revocando il decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Al contrario, l'opposizione del debitore principale veniva rigettata, in quanto la mediazione era stata regolarmente esperita e le contestazioni sollevate erano state ritenute generiche e non provate.
Il Tribunale ha inoltre condannato il debitore principale, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata, ravvisando nella sua condotta processuale una colpa grave, consistita nell'aver contestato la pretesa creditoria con difese generiche e non supportate da alcuna prova.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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