TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sentenza n. 119/2024 del 19-02-2024
principi giuridici
Ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, la figura del volontario in ferma annuale è assimilabile a quella del volontario in ferma prefissata di un anno, in ragione della medesima ratio di progressiva trasformazione dello strumento militare da obbligatorio in volontario professionale, nonché della equivalenza delle mansioni e del medesimo addestramento.
Illegittimamente l'amministrazione scolastica esclude dalle graduatorie provinciali per le supplenze il docente in possesso del titolo di volontario in ferma annuale, negando il diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, in quanto tale interpretazione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Il docente illegittimamente escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze ha diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione lorda che avrebbe percepito in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al riconoscimento dell'anzianità giuridica cui avrebbe avuto titolo se il contratto non fosse cessato anticipatamente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Equiparazione del Volontario in Ferma Annuale (VFA) al Volontario in Ferma Prefissata (VFP) ai Fini delle Riserve di Posti nel Pubblico Impiego
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione del diritto alla riserva di posti nel pubblico impiego per i soggetti che hanno prestato servizio come Volontari in Ferma Annuale (VFA) nelle ### armate.
Il caso trae origine dal ricorso di un docente, inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), il quale si era visto negare il riconoscimento del titolo di riserva in quanto volontario in ferma annuale. L'amministrazione scolastica aveva motivato il diniego sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), che prevede riserve di posti per i Volontari in Ferma Breve (VFB) e i Volontari in Ferma Prefissata (VFP), ma non menziona espressamente i VFA. A seguito di tale diniego, il docente si era visto risolvere anticipatamente il contratto di lavoro a tempo determinato che aveva stipulato.
Il Tribunale, pur prendendo atto della formulazione letterale della norma, ha accolto il ricorso del docente. I giudici hanno evidenziato che la figura del VFA è sostanzialmente equiparabile a quella del VFP di un anno, in quanto entrambe le categorie di militari prestano servizio volontario per un periodo determinato, svolgendo mansioni analoghe e ricevendo un addestramento simile.
Il Tribunale ha richiamato precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza del ###, che hanno sottolineato come l'esclusione dei VFA dalle riserve di posti nel pubblico impiego, a fronte di una sostanziale equivalenza con i VFP, potrebbe configurare una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, riconoscendo il diritto alla riserva di posti anche ai VFA. Di conseguenza, ha annullato i provvedimenti con cui era stato negato il riconoscimento del titolo di riserva al docente e con cui era stato disposto il licenziamento, condannando l'amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dal ricorrente, commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto di lavoro non fosse stato interrotto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.