TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sentenza n. 118/2023 del 20-02-2023
principi giuridici
L'inadempimento dell'obbligazione di curare la pratica per l'ammissione alla tariffa incentivante di cui al D.M. 5/7/2012, gravante sull'appaltatore, determina l'obbligo di risarcire il danno consistente nel mancato guadagno derivante dalla mancata percezione della predetta tariffa.
In caso di contestazione del pagamento in contanti di parte del corrispettivo di un contratto, la prova testimoniale del relativo versamento è insufficiente, tenuto conto della qualità di imprenditori commerciali delle parti, dell'obbligo di riportare in contabilità i versamenti, della contrarietà della suddetta modalità alla prassi seguita dalla società nei pagamenti e della mancata richiesta di quietanza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Ripartizione delle Responsabilità in un Contratto di Appalto per Impianto Fotovoltaico
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di due impianti fotovoltaici. La società committente ha citato in giudizio l'appaltatrice, lamentando un inadempimento contrattuale consistente nella mancata realizzazione di opere murarie ritenute necessarie e nella tardiva presentazione della domanda per l'ottenimento della tariffa incentivante prevista dal "Quinto Conto Energia". La committente ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di tali inadempimenti, quantificati nel mancato guadagno derivante dalla mancata ammissione alla tariffa incentivante e nelle spese sostenute per l'esecuzione delle opere murarie, oltre alla restituzione del corrispettivo già versato.
L'appaltatrice si è difesa contestando gli addebiti e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della committente al pagamento del saldo del prezzo pattuito per l'esecuzione dei lavori, asserendo di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali e testimoniali prodotte dalle parti, ha accertato che, sebbene l'impianto fosse stato realizzato a regola d'arte, l'appaltatrice era effettivamente inadempiente per aver tardivamente presentato la domanda per la tariffa incentivante. Il giudice ha ritenuto provato che tale adempimento rientrasse tra le obbligazioni contrattualmente assunte dall'appaltatrice, basandosi sulle testimonianze raccolte e sulla documentazione prodotta.
Per quanto riguarda le opere murarie, il Tribunale ha respinto la domanda della committente, ritenendo che non fosse stata fornita la prova che tali opere fossero necessarie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e che fossero state contrattualmente poste a carico dell'appaltatrice.
In relazione al risarcimento del danno derivante dalla tardiva presentazione della domanda per la tariffa incentivante, il Tribunale ha accolto la quantificazione proposta dalla committente, basata su una relazione tecnica che stimava il mancato guadagno nel ventennio successivo all'installazione dell'impianto.
Il Tribunale ha, invece, respinto la domanda di restituzione del corrispettivo già versato, non avendo la committente fornito la prova dell'esistenza di una clausola contrattuale che prevedesse tale restituzione in caso di inadempimento.
Infine, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice, condannando la committente al pagamento del saldo del prezzo pattuito, detratte le somme già versate. Il giudice ha ritenuto non provato un pagamento in contanti asserito dalla committente, basandosi sulla valutazione delle prove testimoniali e sulla condotta delle parti.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, il Tribunale ha compensato parzialmente le spese di giudizio, ponendo a carico dell'appaltatrice la metà delle stesse.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.