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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sentenza n. 553/2024 del 20-06-2024

principi giuridici

La clausola contenuta in un contratto di fideiussione che, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., subordina l'accesso all'autorità giudiziaria, in caso di controversia sull'interpretazione o applicazione del contratto, al preventivo esperimento di procedure alternative di risoluzione della controversia, rientra nella previsione di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. e necessita di specifica approvazione per iscritto.

In tema di distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, elemento dirimente è l'assenza di accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (###, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (###, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993.

Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici.

In tema di usura bancaria, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile sommare la commissione per estinzione anticipata del finanziamento agli interessi corrispettivi, trattandosi di voci eterogenee per natura e funzione.

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

La giurisprudenza in materia di invalidità delle fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema A.B.I. censurato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55/2005, non è estensibile alle fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione e contestazioni sul mutuo: i limiti all'opponibilità delle eccezioni


La pronuncia in commento trae origine da un'azione promossa da due soggetti, in qualità di fideiussori di una società, nei confronti di un istituto bancario, poi sostituito da una società cessionaria del credito. Gli attori contestavano la validità del mutuo chirografario stipulato dalla società debitrice principale, del quale essi erano garanti, sollevando diverse eccezioni.
In primo luogo, i fideiussori lamentavano la mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C. nel contratto di mutuo, nonché l'asserita natura di "mutuo di scopo" dello stesso, in quanto, a loro dire, finalizzato esclusivamente al ripianamento di un affidamento esistente su un conto corrente intestato ad altra società, ritenuta collegata alla debitrice principale. Inoltre, contestavano l'applicazione di tassi usurari e di interessi ultralegali non sufficientemente determinati, nonché l'addebito di commissioni e spese indebite sul conto corrente. Infine, eccepivano l'invalidità delle fideiussioni prestate, sia in ragione dell'inesistenza del debito principale, sia perché asseritamente conformi al modello A.B.I. censurato dalla ### d'###
Il Tribunale, dopo aver ripercorso le vicende processuali, ha rigettato integralmente le domande degli attori. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, rilevando la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola contrattuale che prevedeva tale condizione di procedibilità.
Nel merito, il Giudice ha qualificato il contratto di garanzia come fideiussione, e non come contratto autonomo di garanzia, in quanto non conteneva una specifica rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. Tuttavia, ha ritenuto infondate le doglianze relative al rapporto di conto corrente, in quanto non è stata fornita una prova sufficiente del collegamento negoziale tra il mutuo e il conto corrente stesso. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il bonifico di ### utilizzato per ripianare il conto corrente proveniva dalla società debitrice e non dalla banca mutuante, e che il saldo finale del conto corrente era positivo.
Quanto alla contestazione relativa al T.A.E.G./I.S.C., il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata, secondo cui la mancata o discorde quantificazione di tale indice non determina l'invalidità del contratto di mutuo, ma può configurare un illecito fonte di responsabilità contrattuale, con onere per l'attore di allegare e provare specificamente il danno subito. Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il T.A.E.G./I.S.C. era comunque indicato nei documenti contrattuali.
Infine, il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'usura, rilevando che il tasso applicato era inferiore alla soglia di usura, anche tenendo conto della maggiorazione per gli interessi di mora. Ha altresì escluso la possibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata al tasso di interesse, in quanto si tratta di voci eterogenee. Quanto alla contestazione relativa alle fideiussioni conformi al modello A.B.I., il Tribunale ha rilevato che gli attori non avevano prodotto né il provvedimento della ### d'### né lo schema A.B.I. Inoltre, ha evidenziato che la giurisprudenza in materia si riferisce alle fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie si trattava di fideiussioni specifiche.
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testo integrale


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