TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sentenza n. 4/2026 del 02-01-2026
principi giuridici
Il ricorso giudiziale volto all'accertamento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, proposto anteriormente al 27 marzo 2025, data di entrata in vigore dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotto dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, è soggetto alla disciplina previgente, ove ne ricorrano i prescritti requisiti di legge.
Nel giudizio volto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, incombe su chi agisce l'onere di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione della cittadinanza, mentre grava sulla controparte l'onere di provare l'eventuale fatto interruttivo.
Il decreto n. 58-A del 15 dicembre 1889, emanato dal governo provvisorio brasiliano, non determina la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini italiani residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889, in assenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato alla rinuncia alla cittadinanza italiana.
Le sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità di norme discriminatorie in materia di cittadinanza, retroagiscono i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 1948, rendendo applicabili le nuove disposizioni anche ai fatti verificatisi prima di tale data, qualora ne persistano gli effetti negativi e sussista una situazione di discriminazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di cittadini brasiliani, discendenti da un avo nato in Italia. Il procedimento, avviato con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha visto i ricorrenti convenire in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo l'accertamento del loro diritto alla cittadinanza italiana in virtù della discendenza da un antenato italiano emigrato in Brasile.
I ricorrenti hanno fondato la loro pretesa sulla discendenza diretta da un avo nato in Italia nel 1872, il quale, dopo essersi sposato, si trasferì in Brasile. Hanno inoltre sostenuto che l'avo non si era mai naturalizzato brasiliano né aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendo così il diritto alla cittadinanza ai suoi discendenti. La decisione di adire l'autorità giudiziaria è stata motivata dallo stato di stallo amministrativo in cui versa l'Ambasciata d'Italia a San Paolo, caratterizzato da lunghe attese e difficoltà di accesso al sistema di prenotazione online.
Il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto alla cittadinanza italiana. La decisione si basa su diversi elementi chiave. Innanzitutto, il giudice ha evidenziato che il ricorso è stato introdotto prima del 27 marzo 2025, data spartiacque individuata dal legislatore per l'operatività di nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Pertanto, trova applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è “considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Il Tribunale ha poi esaminato la questione della c.d. "grande naturalizzazione" brasiliana, prevista da un decreto del 1889, che avrebbe comportato la perdita automatica della cittadinanza di origine per gli stranieri residenti in Brasile. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza italiana, che ha sempre ritenuto inapplicabile tale decreto, in quanto la perdita della cittadinanza italiana poteva avvenire solo in presenza di una rinuncia volontaria ed esplicita. Nel caso di specie, non è emersa alcuna prova che l'avo abbia compiuto atti volti alla perdita della cittadinanza italiana.
Accertata la conservazione della cittadinanza italiana da parte dell'avo, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei requisiti per la trasmissione iure sanguinis ai suoi discendenti. Il giudice ha ricostruito la linea di discendenza, verificando che i passaggi generazionali fossero conformi alla normativa vigente all'epoca dei fatti, tenendo conto delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno superato le discriminazioni di genere in materia di trasmissione della cittadinanza.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se correttamente istruita, avrebbe dovuto essere accolta in via amministrativa. Il giudice ha evidenziato lo stato di paralisi dell'Ambasciata d'Italia a San Paolo, che rende di fatto impossibile l'accesso alla procedura amministrativa, giustificando così il ricorso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato la cittadinanza italiana dei ricorrenti, ordinando al Ministero dell'Interno di procedere alle relative iscrizioni nei registri dello stato civile. Le spese processuali sono state compensate integralmente, tenuto conto della natura non contenziosa della controversia e della contumacia del Ministero dell'Interno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.