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TRIBUNALE DI CASSINO

Sentenza n. 101/2024 del 30-01-2024

principi giuridici

L'accertamento dello status di vittima del dovere e del conseguente diritto ai benefici di natura assistenziale costituiscono diritti indisponibili ed imprescrittibili ex art. 2934, comma 2, c.c.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, non è richiesta la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, soccorso e tutela della pubblica incolumità.

I benefici economici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere sono soggetti a prescrizione, in ragione dell'inerzia del titolare del diritto protrattasi per il tempo previsto dalla legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere: Imprescindibilità e Prescrizione dei Benefici Consequenziali


La pronuncia in esame affronta la complessa questione del riconoscimento dello status di "vittima del dovere" e dei benefici assistenziali ad esso connessi, in relazione ad un evento lesivo subito da un appartenente alle forze dell'ordine durante un servizio di soccorso stradale.
Il ricorrente, un ex appartenente all'Arma dei ### di ###, aveva subito gravi lesioni nel 1993 mentre prestava soccorso a seguito di un incidente stradale, venendo investito da un'auto pirata. A seguito delle lesioni riportate, era stato giudicato non idoneo al servizio e posto in congedo assoluto. Successivamente, aveva presentato domanda al Ministero dell'### per il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" e dei relativi benefici, ma la domanda era stata respinta per tardività, in quanto presentata oltre il termine decennale di prescrizione.
Il Tribunale, in riforma del provvedimento ministeriale, ha accolto il ricorso, statuendo principi importanti in materia. In primo luogo, ha affermato l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in quanto diritto personalissimo e indisponibile. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha evidenziato come sia l'accertamento dello status che il conseguente diritto ai benefici di natura assistenziale siano diritti imprescrittibili ai sensi dell'art. 2934, comma 2, del codice civile.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'evento lesivo subito dal ricorrente rientrasse nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che disciplina i casi di invalidità permanente subite durante lo svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico, soccorso e tutela della pubblica incolumità. A tal proposito, il giudice ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in tali ipotesi, non è necessario un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che, sebbene il diritto al riconoscimento dello status sia imprescrittibile, i benefici economici conseguenti sono soggetti al termine di prescrizione decennale. Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente ha diritto ai benefici assistenziali previsti dalla legge, ma solo a partire dal decennio antecedente alla data di presentazione della domanda.
In conclusione, il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente lo status di "vittima del dovere", condannando il Ministero dell'### ad inserirlo nell'elenco previsto dalla legge e a corrispondergli i benefici assistenziali spettanti, nei limiti della prescrizione decennale.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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