TRIBUNALE DI CASSINO
Sentenza n. 718/2025 del 29-05-2025
principi giuridici
In tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, causati da una non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare di proprietà esclusiva, risponde l'appaltatore che ha eseguito i lavori non a regola d'arte.
Le spese necessarie per la riparazione, manutenzione o sostituzione delle grondaie, dei doccioni e dei canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale, in quanto parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., vanno ripartite tra tutti i condomini.
In caso di concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Infiltrazioni da Terrazzo: Concorso di Responsabilità e Ripartizione degli Oneri Risarcitori
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Cassino ha affrontato una complessa vicenda di infiltrazioni provenienti da un terrazzo di proprietà esclusiva, analizzando le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti e delineando i criteri per la ripartizione degli oneri risarcitori.
La controversia è nata da una citazione in giudizio promossa da una proprietaria di un immobile che lamentava persistenti infiltrazioni e danni conseguenti, derivanti dal terrazzo sovrastante di proprietà di un altro condomino. L'attrice aveva convenuto in giudizio il condominio, il proprietario del terrazzo e la ditta che aveva eseguito lavori di impermeabilizzazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio, è emerso che i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, sebbene eseguiti, non avevano risolto definitivamente il problema delle infiltrazioni. Una perizia tecnica disposta dal Tribunale ha accertato la presenza di una piccola infiltrazione in corrispondenza della bocchetta di scolo delle acque meteoriche del terrazzo, riconducibile a un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori. Tuttavia, la perizia ha anche evidenziato che i fenomeni di umidità e muffa presenti nell'appartamento dell'attrice erano in gran parte dovuti a una non corretta gestione dell'areazione dei locali e alla presenza di ponti termici nell'edificio.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni, ha affermato il concorso di responsabilità tra il condominio e il proprietario del terrazzo, in quanto entrambi custodi del bene da cui provenivano le infiltrazioni. Tuttavia, nel caso specifico, ha escluso la responsabilità del proprietario del terrazzo per la riparazione della bocchetta di scolo, in quanto quest'ultima, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, è stata considerata parte comune dell'edificio.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto responsabile la ditta che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione per non averli eseguiti a regola d'arte, condannandola a sostenere integralmente gli oneri di spesa per l'eliminazione delle cause di infiltrazione dipendenti dalla bocchetta di scolo. Per quanto riguarda i danni all'interno dell'appartamento, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice, in quanto i fenomeni di umidità erano in gran parte dovuti a una non corretta gestione dell'areazione dei locali. Pertanto, ha ridotto il risarcimento dei danni materiali in proporzione al grado di colpa dell'attrice.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande di risarcimento relative al mancato godimento dell'immobile e al danno alla salute, in quanto non adeguatamente provate dall'attrice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.