TRIBUNALE DI CASSINO
Sentenza n. 345/2026 del 19-03-2026
principi giuridici
Il diritto alla fruizione della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, spetta al docente non di ruolo che abbia svolto incarichi annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, in quanto comparabile al docente a tempo indeterminato, salvo che il Ministero dell'Istruzione dimostri l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento.
Il docente non di ruolo, al quale non sia stata tempestivamente riconosciuta la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e che permanga nel sistema scolastico, ha diritto all'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente per un importo pari al valore spettante, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, il docente non di ruolo, al quale non sia stata tempestivamente riconosciuta la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e che sia fuoriuscito dal sistema scolastico, ha diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, entro il limite massimo pari al valore nominale della carta, salva la prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito; l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico.
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testo integrale
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sintesi e commento
Carta del Docente: Estensione del Beneficio e Limiti Temporali
La pronuncia in esame affronta la questione dell'estensione del beneficio della "Carta del Docente" al personale scolastico non di ruolo, in particolare agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratti a termine. Alcuni docenti si sono rivolti al giudice del lavoro lamentando la mancata attribuzione del bonus formativo di 500 euro annui, previsto dalla legge per l'aggiornamento professionale, lamentando una disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
Il Tribunale, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza europea e nazionale, ha parzialmente accolto le domande. Ha evidenziato come il diritto-dovere di formazione continua non possa essere differenziato in base alla tipologia di contratto, richiamando i principi di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sanciti dalla normativa europea.
Tuttavia, il giudice ha anche precisato i limiti temporali entro i quali è possibile agire per ottenere il beneficio. In particolare, ha ribadito il principio della prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ovvero per ottenere l'accredito della somma dovuta, mentre ha riconosciuto la possibilità di agire per il risarcimento del danno, entro il termine decennale, qualora il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico e non sia più possibile l'attribuzione della carta.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha accertato il diritto di alcune ricorrenti all'accredito della Carta del Docente per gli anni scolastici non prescritti, condannando il Ministero ad erogare le somme dovute. Per una ricorrente, non essendo stato provato il suo permanere nel sistema scolastico, è stata accolta la domanda risarcitoria. La domanda di un altro ricorrente è stata invece respinta per intervenuta prescrizione. Infine, il Tribunale ha regolato le spese di giudizio, tenendo conto della parziale soccombenza delle parti.
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