TRIBUNALE DI CASSINO
Sentenza n. 358/2026 del 24-03-2026
principi giuridici
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato, escludendo il personale docente a tempo determinato, in quanto tale disparità di trattamento è priva di ragioni oggettive e viola il principio di non discriminazione.
Ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali il beneficio della carta docente non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla piattaforma informatica.
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testo integrale
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sintesi e commento
La Carta Docente ai precari: una vittoria per la parità di trattamento
Il Tribunale di Cassino, con una recente pronuncia del Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di una docente precaria, riconoscendole il diritto di usufruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", meglio nota come Carta Docente, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia nazionale che europeo, che mira a superare una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata e irragionevole.
La vicenda trae origine dalla richiesta di una docente, attualmente impiegata a tempo determinato presso un istituto scolastico, di poter accedere al beneficio della Carta Docente. La ricorrente aveva già lavorato come supplente in diversi anni scolastici, sempre con contratti a termine fino alla fine dell'anno scolastico. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto del ricorso nel merito, basandosi sulla normativa che riserva tale beneficio ai soli docenti di ruolo.
Il Giudice ha ritenuto la domanda fondata, richiamando l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che ha istituito la Carta Docente con un importo nominale di 500 euro annui, al fine di sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali dei docenti di ruolo. I successivi decreti attuativi (DPCM del 23 settembre 2015 e DPCM del 28 novembre 2016) avevano ribadito che la Carta era assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come la docente ricorrente, pur svolgendo mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi, non avesse potuto godere di tale beneficio. Questa disparità di trattamento è stata giudicata priva di una spiegazione oggettiva e plausibile, soprattutto in considerazione del fatto che gli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto del 29 novembre 2007, che disciplinano gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
La pronuncia si fonda su un principio ormai consolidato a livello europeo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha infatti stabilito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta Docente al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo quello a tempo determinato. La Corte di Giustizia ha ribadito il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e ha concluso che la sola natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare tale differenza di trattamento.
Il Giudice di Cassino ha sottolineato il carattere vincolante delle pronunce della Corte di Giustizia per il giudice nazionale, le quali hanno valore di ulteriore fonte del diritto dell'Unione Europea, indicandone il significato e i limiti di applicazione con efficacia erga omnes. A ciò si aggiunge che principi analoghi erano già stati affermati dalla giurisprudenza amministrativa, con l'annullamento del DPCM del 25 settembre 2015 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022).
Inoltre, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'articolo 15, ha riconosciuto la Carta Docente, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Sebbene tale riconoscimento sia limitato a un singolo anno, esso non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha stabilito che la Carta Docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso. Ai docenti ancora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche spetta l'adempimento in forma specifica, mentre a quelli fuoriusciti spetta il risarcimento del danno.
In applicazione di questi principi, il Tribunale ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno. La condanna del Ministero è stata all'attribuzione della Carta come tale, con la somma complessiva di 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.