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TRIBUNALE DI CASSINO

Sentenza n. 624/2026 del 14-04-2026

principi giuridici

In materia di affidamento dei figli minori, la decisione relativa al collocamento deve essere adottata avendo prioritariamente riguardo al preminente interesse del minore, valutando la stabilità della collocazione, la volontà espressa dal minore capace di discernimento e la concreta organizzazione di vita, scolastica e relazionale, ormai consolidata.

In tema di assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare presuppone il venir meno della convivenza della prole con il coniuge assegnatario, in quanto l'assegnazione dell'immobile ha funzione esclusivamente strumentale alla tutela dei figli e non può tradursi in una forma indiretta di sostegno economico al coniuge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Modifica delle Condizioni di Divorzio: Prevalente Interesse del Minore e Assegno Divorzile


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso volto alla modifica delle condizioni di divorzio, precedentemente stabilite mediante negoziazione assistita. Il fulcro della controversia risiedeva principalmente nel mutamento delle circostanze relative alla collocazione della figlia minore, la quale, a seguito di una serie di eventi, si era stabilmente trasferita presso il padre.
Il Tribunale, nel valutare la situazione, ha posto al centro della propria decisione il preminente interesse della minore, principio cardine che guida le decisioni in materia di diritto di famiglia. L'istruttoria ha rivelato che la minore viveva stabilmente con il padre da diversi mesi, manifestando il desiderio di proseguire tale collocazione. Le dichiarazioni della minore, ritenuta capace di discernimento, sono state considerate coerenti e prive di condizionamenti esterni. Ulteriori elementi probatori, quali le relazioni dei servizi sociali, hanno confermato le difficoltà nel rapporto tra madre e figlia.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre. Di conseguenza, è stata confermata la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, in quanto quest'ultimo provvedeva direttamente alle esigenze della figlia.
La decisione ha affrontato anche la questione dell'assegno divorzile in favore della madre. Nonostante gli accertamenti di natura finanziaria abbiano evidenziato una complessa attività economica del padre, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile, mantenendo l'assetto economico precedentemente stabilito.
Infine, il Tribunale ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto, venuta meno la convivenza della minore con quest'ultima, non sussistevano più i presupposti per tale assegnazione, la quale è funzionale alla tutela dei figli e non può rappresentare una forma indiretta di sostegno economico al coniuge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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