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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sentenza n. 922/2019 del 17-05-2019

principi giuridici

In materia di controversie relative all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, l'azione giudiziaria di cui all'art. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, coincidente con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, ovvero con la scadenza dei termini previsti dall'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 nel caso di inutile decorso, equiparandosi l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto.

L'iscrizione del lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, che viene meno qualora l'###, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro; in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale.

La pubblicazione telematica degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, prevista dall'art. 12-bis R.D. n. 1949/1940, introdotto dall'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, si applica esclusivamente alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.

In caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione telematica di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, è limitata alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pubblicazione Telematica degli Elenchi dei Braccianti Agricoli: Portata e Limiti Temporali


Una recente sentenza del Tribunale di Castrovillari ha affrontato la questione del diritto alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, analizzando le implicazioni della pubblicazione telematica di tali elenchi introdotta dalla normativa più recente.
Nel caso specifico, un soggetto aveva presentato ricorso contestando la cancellazione dal suddetto elenco per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, durante i quali dichiarava di aver svolto attività lavorativa subordinata in agricoltura. L'### si era opposto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, la nullità del ricorso e l'inammissibilità per decorrenza dei termini. Nel merito, contestava la prova dello status di bracciante agricolo e l'irregolarità del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'### ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro, la validità del ricorso e la tempestività dell'azione giudiziaria. In particolare, il giudice ha approfondito il tema della pubblicazione telematica degli elenchi dei braccianti agricoli, introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011. Tale normativa ha previsto che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, gli elenchi nominativi annuali siano notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito dell'###
Il Tribunale ha interpretato la norma nel senso che la pubblicazione telematica degli elenchi annuali opera solo per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010. Per le giornate precedenti, continua ad applicarsi il previgente sistema di notifica. Inoltre, il giudice ha esteso tale principio anche alle variazioni successive alla pubblicazione degli elenchi annuali, stabilendo che la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione opera solo per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il soggetto non avesse fornito una prova sufficiente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per gli anni contestati. Il giudice ha attribuito particolare rilievo alle conclusioni del verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari dell'### dal quale emergeva l'incertezza dello svolgimento effettivo di un'attività d'impresa in agricoltura e l'antieconomicità dell'attività aziendale denunciata. Le testimonianze raccolte nel corso del giudizio, inoltre, non avevano fornito elementi sufficienti a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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