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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sentenza n. 734/2024 del 22-04-2024

principi giuridici

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa al limite di velocità, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato, l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4 c.4 d.l. 121 del 2002, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, senza che possa essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rilevamento Dinamico della Velocità: Valida la Multa se Presegnalata la Postazione di Controllo


La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità delle sanzioni amministrative elevate a seguito di rilevamento della velocità tramite dispositivi mobili, nello specifico il sistema ###. La vicenda trae origine da un verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità, impugnato dal presunto trasgressore. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo che l'utilizzo di un dispositivo mobile rendesse non visibile la postazione di controllo, violando così l'obbligo di corretta informazione all'utenza stradale.
L'amministrazione comunale appellava la decisione, contestando l'errata interpretazione della normativa in materia di presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità. Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del Comune.
I giudici hanno chiarito che il dispositivo ### è omologato e che la questione centrale risiede nella corretta presegnalazione della postazione di controllo. A tal proposito, hanno evidenziato che l'art. 3 del D.M. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada, norma di rango superiore che prevede tale obbligo per tutte le postazioni.
Il Tribunale ha poi sottolineato che il verbale di contestazione, in quanto atto pubblico, fa fede dell'esistenza di idonea segnaletica, salvo querela di falso. Nel caso specifico, il verbale conteneva l'indicazione della presenza di apposita segnaletica indicante il controllo elettronico della velocità. Inoltre, la documentazione fotografica prodotta in giudizio dimostrava la presenza di cartelli segnalatori conformi alle prescrizioni normative.
I giudici hanno precisato che la normativa non impone una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali, ma solo l'obbligo di installarli con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Grava sull'opponente l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di preavviso, onere che, nel caso di specie, non era stato assolto.
Infine, il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata contestazione immediata dell'infrazione, richiamando l'art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada, che prevede la possibilità di contestazione differita in caso di accertamento effettuato con dispositivi come lo ###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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