TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sentenza n. 2008/2025 del 06-12-2025
principi giuridici
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa qualora il danno sia riconducibile al comportamento imprudente della vittima, che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente, ovvero quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente, ovvero dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile.
L'ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile, pur in assenza di una norma che le disciplini espressamente, è subordinata alla loro idoneità a garantire attendibilità nella dimostrazione del fatto storico oggetto di causa e alla loro rilevanza nella valutazione di elementi afferenti il thema decidendum.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Castrovillari ha affrontato il tema della responsabilità per danni all'interno di un parco acquatico, focalizzandosi sul ruolo della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
La vicenda trae origine da un incidente occorso all'interno di una piscina ad onde di un parco acquatico. L'attore, dopo aver usufruito delle diverse attrazioni, si era immerso nella piscina "###", dove, ad intervalli regolari, venivano simulate le onde marine. Mentre attendeva l'onda successiva, in una zona della vasca non segnalata come pericolosa, l'attore era stato improvvisamente risucchiato verso il fondo da una griglia di aspirazione, rimanendo intrappolato e riportando gravi lesioni. L'attore sosteneva che l'incidente fosse dovuto a un malfunzionamento dell'impianto, a un errore nella gestione o all'inadeguatezza dello stesso, invocando la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore del parco.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso causale tra le lesioni subite dall'attore e un difetto o anomalia dell'impianto idraulico della piscina. Il giudice ha fondato la sua decisione su diversi elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria. In particolare, sono state considerate le dichiarazioni dell'attore e di un suo amico, dalle quali emergeva che quest'ultimo aveva invitato l'attore a poggiare i piedi su una griglia, descrivendo una sensazione piacevole. L'attore, seguendo il consiglio, era stato poi risucchiato verso il fondo.
Il Tribunale ha valorizzato anche le testimonianze di alcuni dipendenti del parco acquatico, che avevano riferito di aver visto l'attore e i suoi amici compiere un gioco vietato dal regolamento, consistente nel trattenersi sott'acqua poggiando i glutei sulla presa di fondo. I bagnini avevano anche richiamato il gruppo ad interrompere tale attività. Inoltre, è stata accertata la presenza di griglie di protezione sulle prese di aspirazione, smentendo le affermazioni di un testimone che aveva negato la loro esistenza.
Sulla base di tali elementi, il giudice ha concluso che l'incidente era stato causato da una condotta imprudente e anomala dell'attore, che aveva violato le prescrizioni del regolamento del parco e si era esposto volontariamente a un rischio prevedibile ed evitabile. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la responsabilità del custode per i danni cagionati da una cosa in custodia è esclusa quando l'evento è determinato da un comportamento colposo della vittima, che abbia usato la cosa in modo anomalo e imprevedibile.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione una consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede penale, dalla quale emergeva che l'impianto di filtrazione della piscina era conforme alle normative vigenti e che l'effetto risucchio era stato causato non da un malfunzionamento dell'impianto, ma da un "gioco pericoloso" del bagnante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.