TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 2022/2019 del 02-05-2019
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro domestico, l'individuazione del datore di lavoro si fonda sul criterio dell'effettività del rapporto, privilegiando l'accertamento del soggetto che esercita concretamente il potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare, nonché l'onere retributivo, rispetto al mero criterio dell'apparenza del diritto o della formale titolarità dell'immobile ove la prestazione è resa.
La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiede la prova, a carico della parte che la invoca, del dolo o della colpa grave della parte soccombente, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza, derivante da grave negligenza, dell'infondatezza delle proprie pretese, nonché la dimostrazione del danno subito.
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testo integrale
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sintesi e commento
Individuazione del Datore di Lavoro nel Contesto del Lavoro Domestico: Onere della Prova e Valutazione delle Testimonianze
La sentenza in commento affronta la complessa questione dell'individuazione del datore di lavoro in un rapporto di lavoro domestico, in particolare quando la prestazione lavorativa è resa in favore di soggetti diversi da quelli che vengono indicati come datori di lavoro.
Nel caso specifico, la ricorrente ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato e per ottenere il pagamento di differenze retributive, indennità di mancato preavviso e TFR, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti. Questi ultimi, pur ammettendo che la ricorrente avesse svolto attività di collaboratrice domestica e badante, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando che il rapporto di lavoro era intercorso con i loro genitori, presso la cui abitazione la ricorrente aveva prestato servizio.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ponendo l'accento sull'onere probatorio gravante sulla ricorrente. Secondo il giudice, era onere della lavoratrice dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti dei convenuti, inteso come soggezione al loro potere direttivo, organizzativo e disciplinare. La mera circostanza che la prestazione lavorativa fosse resa in favore dei genitori dei convenuti non era sufficiente a far presumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con questi ultimi.
Il Tribunale ha quindi esaminato le prove testimoniali, rilevando che le dichiarazioni dei testimoni non avevano fornito elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione nei confronti dei convenuti. In particolare, è stata ritenuta determinante la testimonianza di una portiera dello stabile, la quale aveva riferito della presenza di un'altra collaboratrice domestica, circostanza che ha minato l'attendibilità di un'altra testimonianza di parte ricorrente.
Il giudice ha sottolineato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione, assumono carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione. L'elemento dirimente rimane, invece, la sussistenza di un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., invocata dai resistenti, ritenendo che non fossero sussistenti i presupposti del dolo o della colpa grave nella condotta della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della particolare difficoltà nella prova della titolarità del rapporto di lavoro in casi come quello di specie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.