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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 2633/2019 del 20-06-2019

principi giuridici

In tema di divorzio, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sussiste qualora questi sia studente e conviva con il genitore richiedente.

In tema di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, il riconoscimento dell'assegno, cui deve attribuirsi funzione assistenziale, compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divorzio: Valutazione del Diritto all'Assegno alla Luce dei Principi di Solidarietà e Autodeterminazione


La pronuncia in esame affronta il tema del divorzio e, in particolare, la questione dell'assegno divorzile, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. Il procedimento trae origine dalla domanda di un soggetto volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'ex coniuge. Quest'ultima, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda principale, ma avanzava richiesta di un assegno divorzile, lamentando una disparità economica rispetto all'ex coniuge e rivendicando il proprio contributo alla famiglia.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di divorzio, si è pronunciato anche in merito alle questioni economiche. In particolare, ha confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione di un assegno mensile e la partecipazione alle spese straordinarie.
Di maggiore interesse è la decisione relativa alla domanda di assegno divorzile avanzata dall'ex coniuge. Il Tribunale, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, ha negato l'assegno divorzile. I giudici hanno evidenziato come, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di tale diritto. In particolare, è stato rilevato che la richiedente non aveva fornito prova del proprio contributo alla conduzione della famiglia o all'eventuale raggiungimento di una solida posizione economica dell'ex coniuge. Inoltre, è stato sottolineato che la stessa svolgeva un'attività lavorativa, seppur saltuaria, escludendo una situazione di disparità economica tale da giustificare l'assegno divorzile.
La decisione del Tribunale si allinea, quindi, al principio secondo cui l'assegno divorzile non ha una funzione meramente assistenziale, ma deve tener conto anche del contributo fornito da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. In assenza di tali elementi, e in presenza di una capacità lavorativa, seppur non continuativa, il diritto all'assegno divorzile viene meno. La sentenza sottolinea, in definitiva, l'importanza di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare, in linea con i principi di solidarietà e autodeterminazione che devono guidare le decisioni in materia di divorzio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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