TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1837/2021 del 23-04-2021
principi giuridici
Il vicino non è obbligato a contribuire alle spese di costruzione di un muro divisorio di altezza inferiore a tre metri, anche se sormontato da una rete metallica, non potendosi considerare tale manufatto come muro di cinta ai sensi dell'art. 886 c.c.
La realizzazione di un muro non interamente posto sulla linea di confine, ma in parte ricadente sulla proprietà del costruttore, non obbliga il confinante a sostenerne le spese, salvo l'esercizio del diritto di comunione forzosa ai sensi dell'art. 875 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assenza di obbligo di contribuzione per il muro di confine non conforme ai requisiti di legge e non interamente edificato sulla linea di confine
La pronuncia in esame affronta la questione della ripartizione delle spese per la costruzione di un muro di confine tra due proprietà limitrofe. La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale si richiedeva il pagamento della metà delle spese sostenute per l'edificazione del muro. L'opponente contestava l'obbligo di contribuzione, lamentando la mancanza di preventiva informazione e di accordo sui costi, nonché l'errata localizzazione del muro, in parte realizzato sul proprio terreno.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su diversi elementi. In primo luogo, il giudice ha richiamato l'articolo 886 del codice civile, che prevede l'obbligo di contribuzione per la costruzione di muri di cinta, ossia muri alti almeno tre metri, finalizzati a delimitare case, cortili e giardini. Nel caso specifico, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva accertato che il muro in questione, pur sormontato da una rete metallica, non raggiungeva l'altezza minima richiesta dalla norma. La giurisprudenza consolidata esclude l'obbligo di contribuzione per muri di altezza inferiore o raggiunta tramite l'installazione di una rete metallica.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, sebbene alcuni testimoni avessero confermato la conoscenza e l'acquiescenza dell'opponente alla costruzione del muro, non era stata fornita alcuna prova di un accordo specifico sui costi da sostenere. L'accordo verbale menzionato dal teste non era sufficiente a dimostrare l'accettazione dei costi oggetto dell'ingiunzione.
Infine, la CTU aveva accertato che una porzione significativa del muro non era stata edificata sulla linea di confine tra le due proprietà, ma ricadeva interamente sul terreno dell'opposta. In tali circostanze, il giudice ha precisato che, ai sensi dell'articolo 875 del codice civile, il proprietario del fondo su cui insiste il muro può chiedere la comunione forzosa della struttura, ma non è obbligato a sostenerne il pagamento in assenza di un accordo in tal senso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.