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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 3564/2021 del 23-07-2021

principi giuridici

1. In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 46/1999, l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, deve essere proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.

2. In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.

3. Ai fini della fruizione del beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, l'assunzione agevolata non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi nei sei mesi precedenti l'assunzione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2007, la legittima fruizione degli sgravi contributivi è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la correttezza degli adempimenti mensili o periodici, la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli enti previdenziali come dovuti, e l'inesistenza di inadempienze in atto.

5. In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Agevolazioni Contributive Subordinate alla Corretta Applicazione della Normativa e al Rispetto del Diritto di Precedenza


La pronuncia in esame affronta la complessa tematica delle agevolazioni contributive, in particolare quelle previste dalla legge n. 407/1990, e le condizioni necessarie per la loro legittima fruizione. La controversia trae origine dall'opposizione presentata da un datore di lavoro avverso un avviso di addebito emesso dall'### per omesso versamento di contributi relativi al periodo ###, per un importo complessivo di ###. L'### contestava l'applicazione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990 in favore di un dipendente assunto, in quanto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, era stato licenziato un altro lavoratore con la medesima qualifica. Il datore di lavoro, dal canto suo, sosteneva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle agevolazioni, evidenziando la diversità delle mansioni del lavoratore assunto rispetto a quello licenziato.
Il giudice, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente affrontato la questione della tempestività dell'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito, ritenendola tardiva in quanto equiparabile a un'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel merito, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa invocata.
In particolare, il giudice ha evidenziato come l'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 subordini la concessione delle agevolazioni contributive alla condizione che l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. A tal riguardo, l'### aveva contestato la violazione del diritto di precedenza di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti l'assunzione del nuovo dipendente, il quale era stato assunto con la medesima qualifica.
Il giudice ha rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta dall'### emergeva che l'assunzione del nuovo dipendente era avvenuta nei sei mesi successivi al licenziamento del precedente lavoratore e che lo stesso era stato assunto con la medesima qualifica. Di contro, il datore di lavoro non aveva fornito prova contraria, né aveva dimostrato di aver offerto in via preferenziale la riassunzione al lavoratore licenziato, né l'eventuale rifiuto dello stesso.
Pertanto, il giudice ha concluso che, essendo stato violato il diritto di precedenza previsto dall'art. 15 della legge n. 264/1949, l'assunzione del nuovo dipendente doveva intendersi eseguita in sostituzione del lavoratore licenziato, con conseguente esclusione del diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Il giudice ha inoltre accolto l'eccezione dell'### relativa alla mancanza di regolarità contributiva del datore di lavoro, evidenziando come le agevolazioni contributive siano subordinate al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla corretta esecuzione degli adempimenti mensili e dei versamenti contributivi. Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva fornito prova di essere in possesso dell'autorizzazione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, né di aver provveduto al versamento dei contributi previsti a carico dei lavoratori.
In definitiva, il giudice ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando la legittimità dell'avviso di addebito emesso dall'### e compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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