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TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1403/2022 del 24-03-2022
principi giuridici
È inammissibile la domanda di revocazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. fondata sulla sopravvenienza di una sentenza, qualora il giudizio di opposizione si sia concluso con una declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, atteso che l'art. 656 c.p.c. non prevede, tra i casi di revocazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, quelli di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c.
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sintesi e commento
Revocazione del Decreto Ingiuntivo: Inammissibilità per Erronea Applicazione dell'Articolo 656 c.p.c.
La pronuncia in esame affronta un caso di revocazione di decreto ingiuntivo promosso da una società, a seguito di una sentenza penale che accertava l'abusività di un complesso edilizio, la cui costruzione era alla base del credito ingiunto. L'attrice sosteneva che la sentenza penale, intervenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, avesse forza revocatoria, rendendo illegittima la pretesa creditoria.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, rilevando un errore nella procedura seguita dall'attrice. Quest'ultima aveva richiesto la revocazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura civile, nonostante fosse già stato avviato un giudizio di opposizione al decreto stesso. Tale giudizio si era concluso con una declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, equiparabile, di fatto, a una mancata costituzione.
Il giudice ha evidenziato che l'articolo 656 c.p.c. prevede specifici casi di revocazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, escludendo quelli previsti dal numero 3 dell'articolo 395 c.p.c., che riguardano la scoperta di documenti decisivi o il passaggio in giudicato di una sentenza che contraddice il decreto. La sentenza penale, invocata dall'attrice, rientrava proprio in quest'ultima categoria, non contemplata dall'articolo 656 c.p.c. per la revocazione del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha quindi concluso che la domanda di revocazione era inammissibile, poiché basata su un presupposto giuridico errato. Di conseguenza, ha condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali.
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