TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 2119/2022 del 06-06-2022
principi giuridici
In materia di riscossione dei contributi previdenziali, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione anche ai contributi ###, decorrendo dalla notifica della cartella di pagamento, salvo che l'ente impositore o l'agente della riscossione notifichino, entro il quinquennio, un atto interruttivo idoneo.
L'opposizione all'invito a regolarizzare, fondata sulla prescrizione del credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento, configura un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., svincolata da termini decadenziali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione Quinquennale dei Contributi Previdenziali: Un'Analisi della Sentenza
La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione dei contributi previdenziali, a seguito di un'opposizione presentata da un contribuente avverso un invito a regolarizzare emesso dall'###. Il contribuente contestava la pretesa contributiva, originata da una cartella esattoriale notificata nel 2003 e oggetto di rateizzazione fino al 2014, eccependo la prescrizione quinquennale del credito per mancata notifica di atti interruttivi nel periodo successivo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Il giudice ha preliminarmente chiarito che l'azione intrapresa dal contribuente configurava un'opposizione all'esecuzione, svincolata da termini decadenziali, in quanto mirava a contestare il diritto dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata a causa dell'estinzione del credito per prescrizione successiva alla notifica della cartella.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995, che ha introdotto la prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996, applicabile anche ai crediti maturati e scaduti in precedenza, salvo il caso di atti interruttivi compiuti dall'### o di procedure di recupero dell'evasione contributiva avviate durante la vigenza della precedente disciplina decennale.
Il giudice ha evidenziato che, nel caso specifico, l'ultimo versamento della rateizzazione risaliva al 2014 e che l'unico atto interruttivo notificato dall'### era successivo al decorso del termine quinquennale di prescrizione. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato non dovuti i crediti previdenziali in questione, annullando l'atto impugnato.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivata dalla natura della pronuncia, basata sulla prescrizione e non sul merito della pretesa contributiva.
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