TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 2154/2022 del 08-06-2022
principi giuridici
In virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sussiste il diritto degli operai forestali a tempo determinato, addetti al servizio antincendio e inquadrati come braccianti agricoli qualificati, a percepire gli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale per gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, qualora le mansioni svolte non presentino differenze qualitative tali da giustificare la disparità di trattamento economico.
Il diritto alla progressione economica derivante dall'anzianità di servizio è soggetto a prescrizione quinquennale, la quale, in caso di rapporti di lavoro a termine, decorre dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Parità di Trattamento Economico per gli Operai Forestali a Tempo Determinato: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Catania
La sentenza del Tribunale di Catania affronta la questione della disparità di trattamento economico tra operai forestali a tempo determinato e indeterminato, con particolare riferimento al riconoscimento degli scatti di anzianità.
Il caso trae origine dal ricorso di un operaio forestale assunto a tempo determinato, il quale lamentava di non aver percepito gli scatti di anzianità a partire dal 2001, diversamente da quanto previsto per i colleghi a tempo indeterminato. Il ricorrente, inquadrato come bracciante agricolo qualificato e inserito nelle graduatorie per gli addetti alla manutenzione e alla prevenzione incendi, riteneva tale disparità ingiustificata e in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Gli enti pubblici convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando le pretese del lavoratore e invocando la specialità della disciplina regionale in materia di operai forestali, il carattere stagionale del rapporto di lavoro e l'inapplicabilità del principio di non discriminazione. Hanno inoltre eccepito la prescrizione delle pretese economiche avanzate dal ricorrente.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha accolto parzialmente il ricorso. I giudici hanno evidenziato come la Corte di Cassazione, in passato, abbia esteso l'applicazione della direttiva europea sulla parità di trattamento anche a rapporti di lavoro formalmente qualificati come diversi, ma che in concreto presentino le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la diversità di condizioni d'impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate. Nel caso di specie, non è stata riscontrata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese dagli operai forestali a tempo determinato e indeterminato, entrambi impegnati in attività rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto illegittima la disparità di trattamento economico derivante dalla mancata corresponsione degli scatti di anzianità agli operai a tempo determinato. Tuttavia, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dagli enti convenuti, il Tribunale ha limitato il riconoscimento degli scatti di anzianità al periodo non prescritto, ovvero ai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso.
Il Tribunale ha quindi condannato le amministrazioni regionali resistenti al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di scatti di anzianità, oltre accessori di legge, rinviando alle stesse amministrazioni la determinazione degli importi specifici, sulla base dei criteri contrattuali e retributivi vigenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.