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TRIBUNALE DI CATANIA

Sentenza n. 4506/2022 del 22-12-2022

principi giuridici

Il lavoratore dipendente dell'appaltatore di servizi, in caso di mancato pagamento delle retribuzioni, può agire direttamente nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. per conseguire quanto dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, anche qualora il servizio sia stato affidato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, sussistendo in tal caso il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità solidale del comune, quale ente committente, per le obbligazioni assunte da società consortile a partecipazione pubblica, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, sussiste ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., qualora il comune sia socio del consorzio e quest'ultimo abbia agito nell'esclusivo interesse del comune stesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione diretta del lavoratore nei confronti del committente: applicabilità dell'art. 1676 c.c. anche in caso di proroga del servizio tramite ordinanza


La pronuncia in commento affronta il tema dell'azione diretta del lavoratore dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 del codice civile, per il conseguimento delle retribuzioni non corrisposte.
Nel caso di specie, un lavoratore agiva in giudizio nei confronti di un ### chiedendone la condanna al pagamento di somme a titolo di TFR e retribuzioni non corrisposte dalla società datrice di lavoro, appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti. Il lavoratore fondava la propria pretesa sull'art. 1676 c.c., sostenendo che il ###, in qualità di committente, fosse tenuto a corrispondergli quanto dovuto nei limiti del proprio debito verso la società appaltatrice.
Il ### si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva per i periodi anteriori al 2014, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in quanto l'attività di raccolta rifiuti sarebbe stata svolta in forza di ordinanze contingibili e urgenti, e contestando l'esistenza di un proprio debito verso la società appaltatrice.
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 1676 c.c. anche nel caso in cui il servizio sia stato prorogato tramite ordinanza sindacale. Il giudice ha evidenziato che, pur in assenza di un formale contratto di appalto, la proroga del servizio era avvenuta "agli stessi patti e condizioni" del contratto originario, e che il ### era comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla società appaltatrice per l'esecuzione del servizio.
Inoltre, il giudice ha ritenuto provata l'esistenza di un debito del ### verso la società appaltatrice, superiore all'importo richiesto dal lavoratore, e ha accertato la sussistenza del credito vantato dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, sulla base delle buste paga e della certificazione unica prodotte in giudizio.
Pertanto, il Tribunale ha condannato il ### al pagamento della somma di ### 11.440,97, oltre interessi e rivalutazione, a favore del lavoratore, nonché al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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