TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 453/2022 del 27-01-2022
principi giuridici
In tema di appalto, l'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c., anche se presunta, comporta l'esonero dell'appaltatore da responsabilità per vizi e difformità riconoscibili, qualora il committente abbia omesso di procedere alla verifica senza giusti motivi, non ne abbia comunicato il risultato in breve termine, o abbia ricevuto la consegna dell'opera senza riserve.
In tema di appalto, il pagamento da parte del committente fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, ai sensi dell'art. 1666 c.c., qualora non si tratti di semplici acconti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Appalto e Variazioni in Corso d'Opera: Onere della Prova e Accettazione Tacita
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, originata da un'ordinanza comunale che imponeva interventi di messa in sicurezza. Il proprietario dell'immobile aveva commissionato i lavori a un'impresa edile, incaricando contestualmente dei professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori.
Nel corso dell'esecuzione, l'importo dei lavori preventivati subì un incremento significativo rispetto alla cifra iniziale, a seguito di ulteriori interventi di ristrutturazione e manutenzione concordati tra le parti. Tuttavia, il committente, successivamente, contestò l'operato dell'impresa, lamentando l'esecuzione parziale dei lavori e l'esecuzione di opere non autorizzate, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate per lavori non eseguiti e il risarcimento dei danni.
L'impresa e i professionisti si difesero, sostenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte e in conformità con gli accordi intercorsi, producendo a tal fine il certificato di collaudo finale e la documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori (SAL).
Il Tribunale, nel rigettare le domande del committente, ha richiamato i principi generali in materia di appalto, con particolare riferimento alle variazioni in corso d'opera. Ha evidenziato come, nel caso di modifiche aggiuntive al progetto, l'autorizzazione del committente possa essere desunta anche in via presuntiva, con qualsiasi mezzo di prova.
Il giudice ha poi sottolineato l'importanza dell'accettazione dell'opera, che, ai sensi dell'art. 1665 del codice civile, si verifica quando il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve. Tale accettazione comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi e riconoscibili.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che i lavori eseguiti, compresi quelli contestati come non autorizzati, dovessero presumersi accettati dal committente, in quanto quest'ultimo aveva provveduto al pagamento delle fatture relative ai SAL, senza formulare tempestive contestazioni. Il certificato di collaudo, sottoscritto dai professionisti incaricati, confermava la conformità dei lavori eseguiti.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che non sussistevano i presupposti per ritenere dimostrati pagamenti non dovuti o l'inadempimento dell'appaltatore, escludendo altresì la responsabilità professionale dei tecnici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.